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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 937

Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-8-1948
al: 24-8-1962
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto coi
Ministri per il bilancio, per la difesa e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Alle  societa'  nazionali,  esclusivamente assuntrici di servizi di
trasporto  aereo  di  linea, e' concessa, per la durata di dieci anni
dal  giorno  di  inizio  di ogni singola linea, l'esenzione dal dazio
doganale,  dalla  imposta  di  fabbricazione  e  dalla corrispondente
sovraimposta di confine, nonche' dalla imposta generale sull'entrata,
per  i  carburanti  e  per i lubrificanti destinati esclusivamente al
funzionamento  degli  aeromobili  impiegati  per  l'esercizio di tali
linee.