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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 847

Aumento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 05/09/2026
Testo in vigore dal:  10-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;

Art. 1


Le indennità mensili previste dagli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, e, nei loro primi commi, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244, sono aumentate come segue:

A. - Indennità di aeronavigazione e di pilotaggio normale:
1) da lire 985 a lire 3000;
2) da lire 1060 o 1140 a lire 3250 o 3500.
B. - Indennità supplementare di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali:
da lire 695 a lire 2100;
da lire 310 a lire 950.