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LEGGE 4 aprile 1935, n. 808

Conversione in legge con modificazione del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica. (035U0808)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal:  10-6-1935

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:

Nella tabella III, alla colonna « servizi per incarichi speciali » sostituita ai nn. 6 e 12 la seguente dizione:

« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato eseguito da una ditta: compenso spettante per ogni collaudo (4) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.