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DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1948, n. 673

Aumento della paga degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Articolo unico



A decorrere dal 1 settembre 1946, la paga giornaliera degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati è stabilita nella misura di L. 70 giornaliere, rimanendo soppressi:
a) l'integrazione temporanea concessa con il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/ B, e successive modificazioni ed estensioni;
b) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera a) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, numero 328, e successive modificazioni ed estensioni;
c) l'indennità mensile di L. 120, concessa con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 51. - FRASCA