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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 355

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1947 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio, e col Ministro per i lavori pubblici;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1947, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e delle indennità di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460.
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 30 aprile 1948.