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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 254

Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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Testo in vigore dal: 16-4-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia, e giustizia, per il tesoro,
per  i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina
mercantile;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 febbraio 1948.
                               Art. 1.

  Agli  articoli  24,  27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, num.
1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  terzo  comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto
1935,  n.  1765,  modificato  con l'art. 2 del decreto legislativo 25
gennaio  1947,  n.  14,  e' sostituito dal seguente: "se l'inabilita'
permanente   e'  assoluta  la  rendita  e'  pari  all'intero  salario
calcolato  come  sopra  e  nel  caso  che  all'invalido  sia altresi'
indispensabile  una  assistenza,  personale  continuativa  la rendita
sara' ulteriormente aumentata di un quinto";
    b)  l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'art.
27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3
del  decreto  legislativo  25  gennaio  1947,  n. 14, sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
  "L'assegno e' di L. 9000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza
figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di L. 12.000 in
caso  di  sopravvivenza  del  coniuge  con  figli legittimi naturali,
riconosciuti  o  riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o
inabili  al  lavoro  oppure  in  caso di sopravvivenza dei soli figli
minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di L. 6000 negli altri
casi.
  Per  gli  addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima
l'assegno  e' pari ad una mensilita' di retribuzione con un minimo di
lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori
degli  anni  diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso
di  sopravvivenza  del  coniuge  con  figli minori di diciotto anni o
inabili  al  lavoro  oppure  in  caso  di sopravvivenza di soli figli
minori  dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli
altri casi";
    c)  il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935,
n.  1765,  modificato  dall'art. 4 del decreto legislativo 26 gennaio
1947,  n.  14,  e'  sostituito dal seguente: "In ogni caso il salario
annuo  e'  computato  da un minimo di lire diecimila ad un massimo di
lire  sessantamila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla
pesca  marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro
per  il  lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il
tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali
interessate".