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REGIO DECRETO 17 agosto 1935, n. 1765

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (035U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1987)
Testo in vigore dal:  1-1-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

((Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilitata permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza, di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro))
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((Quando sia, accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una, inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione è calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dall'allegata, tabella dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento))
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((20))
((Le rendite mensili sono arrotondate alla decina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione))
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((Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma, dell'articolo 30 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.))
((Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dallo istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti))
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((Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato con alla attitudine al lavoro normale, tua a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio))
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((Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di vari ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio))
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((Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'articolo 27))
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((Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo))
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((Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale))
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((In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200))
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonché al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che i commi 3 e 5 del presente articolo si applicano per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data".
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che i commi 2 e 3 del presente articolo si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949.
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonché, con effetto dal 1 gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1951".
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilità permanente, a norma del secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla presente legge".