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DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1948, n. 147

Nuove disposizioni sul compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1948
al: 20-11-1953
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza  sociale  e
per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; 
 
                              PROMULGA 
 
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 17 gennaio 1948: 
                               Art. 1. 
 
  Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia
o per infortunio non dipendente  da  causa  di  servizio,  spetta,  a
decorrere dal terzo giorno di assenza, e per  non  oltre  centottanta
giorni, compresi i festivi, in ciascun anno  solare,  una  indennita'
giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e'  dovuto
il contributo. 
  Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera,  si  considera
dovuto a causa di malattia il periodo  di  assenza  obbligatoria  dal
lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto
spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane. 
  Il trattamento previsto dai  precedenti  commi  sostituisce  quello
attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o
puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo  comma  e  del
terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. 
  Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e  agli
incaricati stabili viene applicata  la  trattenuta  in  conto  Tesoro
stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383. 
  Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art.  35
del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso.