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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 566

Temporanea deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-7-1947
al: 17-3-1948
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante norme
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio
1946,  n.  31,  con cui e' stato elevato a cinque milioni di lire per
gli  ordini  di  accreditamento  da  emettere a favore dei capi degli
Ispettorati  provinciali  dell'agricoltura  ai fini del pagamento dei
contributi   di  cui  agli  articoli  1  e  6  dello  stesso  decreto
legislativo  il limite previsto dall'art. 56 del citato regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
  Visto  il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la
Corte dei conti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto
con quello per l'agricoltura e le foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  Fino  al  31  dicembre  1947  e' aumentato a lire trenta milioni il
limite  stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale
1°  luglio  1946,  n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati
provinciali  dell'agricoltura,  di  ordini di accreditamento previsti
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 24 maggio 1947

                              DE NICOLA

                                              DE GASPERI - CAMPILLI -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 25 giugno 1947
  Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 144. - FRASCA