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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 177

Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/1957)
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Testo in vigore dal: 1-5-1948
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  testo  unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  della legge comunale e provinciale 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n.
100;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 88;
  Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;
  Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;
  Visto il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 97;
 Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 104;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto i decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto
con  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e con i Ministri per
l'interno,  per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i
trasporti e per l'industria e commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946,
n. 100, e' modificata come segue:


                                               Unita' Imposta
   BEVANDE (vedi art. 96) di misura in lire

Vini comuni............................... hl. 800
  Vi si comprendono tutti i vini co-
munque confezionati (in fusti o in
altri recipienti) di gradazione alcoolica
superiore od uguale ai cinque gradi
dell'alcoolometro di Gay Lussac, e
non superiore a ventuno, esclusi quelli
delle voci successive.
Vini fini................................. hl. 3.000
  Vi si comprendono tutti i vini spe-
ciali, quali il vermut, il marsala, i
vini liquorosi (crema marsala, mosca-
ti, aleatici e malvasie - passiti e non
passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi
in genere, i vini aromatici e gli ape-
ritivi base di vino la cui gradazione
alcoolica sia non superiore a ventuno
gradi.
((...))
Vini spumanti in bottiglia................ una 100