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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 62

Provvedimenti in materia di finanza locale. (045U0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/1952)
Testo in vigore dal:  6-4-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro, e con l'Alto Commissario per l'alimentazione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

«I comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo sono autorizzati altresì ad applicare imposte di consumo sul pollame, conigli e cacciagione.

I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte su indicate, secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonché di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali».