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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 62

Provvedimenti in materia di finanza locale. (045U0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/1952)
Testo in vigore dal: 6-4-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                        Principe di Piemonte 
 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visto il testo unico 14 settembre  1931,  n.  1175,  per  la  finanza
locale e successive modificazioni; 
 
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con
R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni; 
 
Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138; 
 
Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574,  convertito  nella
legge 30 dicembre 1937, n. 2410; 
 
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella
legge 13 gennaio 1938, n. 20; 
 
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739; 
 
Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1504; 
 
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 685; 
 
Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 35; 
 
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito  nella
legge 11 marzo 1943, n. 204; 
 
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65; 
 
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205; 
 
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449; 
 
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384; 
 
Visto il  decreto-legge  Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
riguardante l'assemblea per la nuova  costituzione  dello  Stato,  il
giuramento dei membri del  Governo  e  la  facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
 
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per  le  finanze,  di
concerto con i Ministri Segretari di  Stato  per  l'interno,  per  la
grazia e giustizia, per l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria,
commercio e lavoro, e con l'Alto Commissario per l'alimentazione; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175,  e'  sostituito
dal seguente: 
 
«I comuni sono  autorizzati  ad  applicare  imposte  di  consumo  sui
seguenti generi: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce  comunque
conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro
e  suoi  surrogati,  profumerie  e  saponi  fini,  gas-luce,  energia
elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie. 
 
I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti  e  quelli
dichiarati luoghi di  cura,  soggiorno  e  turismo  sono  autorizzati
altresi' ad applicare imposte  di  consumo  sul  pollame,  conigli  e
cacciagione. 
 
I  comuni  provvedono  all'applicazione  ed  alla  riscossione  delle
imposte su indicate, secondo le norme del presente testo unico e  del
relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite
nei regolamenti locali».