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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 100

Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1960)
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Testo in vigore dal:  1-5-1948
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Segretario di Stato e con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale marzo 1945, n. 62, e modificata come segue:


BEVANDE (vedi art. 96) Unità Imposta
di misura in lire

Vini comuni............................... hl. 800
Vi si comprendono tutti i vini co-
munque confezionati (in fusti o in
altri recipienti) di gradazione alcoolica
superiore od uguale ai cinque gradi
dell'alcoolometro di Gay Lussac, e
non superiore a ventuno, esclusi quelli
delle voci successive.
Vini fini................................. hl. 3.000
Vi si comprendono tutti i vini spe-
ciali, quali il vermut, il marsala, i
vini liquorosi (crema marsala, mosca-
ti, aleatici e malvasie - passiti e non
passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi
in genere, i vini aromatici e gli ape-
ritivi base di vino la cui gradazione
alcoolica sia non superiore a ventuno
gradi.
((...))

Vini spumanti in bottiglia................ una 100
(1)


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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28) che tale modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.