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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 febbraio 1946, n. 28

Concessione di un assegno temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-3-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  31 luglio  1945,
n. 425,   sulle   attribuzioni   e   sull'ordinamento  del  Ministero
dell'assistenza post-bellica;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta,
del  Ministro  per  l'assistenza  post-bellica,  di  concerto  con  i
Ministri  per  l'interno, per la grazia, e giustizia, per le finanze,
per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E' concesso un assegno giornaliero temporaneo a favore:
    a) dei partigiani combattenti;
    b) dei  militari,  che  siano  stati congedati dopo il 1° gennaio
1945;
    c) dei militari reduci dalla prigionia di guerra;
    d) dei  civili deportati dal nemico oltre confine successivamente
all'8 settembre 1943.
  Sono  esclusi  dal beneficio gli appartenenti alle categorie di cui
alle  lettere  b)  e  c)  i  quali  abbiano  aderito  alla  sedicente
repubblica sociale italiana o collaborato col nemico.
  Ai  fini  del  presente  decreto  le predette categorie vengono per
brevita' indicate con la denominazione "reduce".