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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso. (045U0097)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1945
al: 7-7-1947
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 28 del regolamento  approvato  con  R.  de  cretto  30
settembre 1920, n.  1538,  relativo  alla  previdenza  del  personale
addetto ai  pubblici  servizi  di  trasporto  concessi  all'industria
privata; 
 
  Visto l'art. 54 dell'allegato A e  l'art.  5  dell'allegato  al  R.
decreto 8 gennaio 1931,  n.  148,  riguardante  la  composizione  dei
consigli di disciplina del personale delle ferrovie,  tramvie  e  dei
servizi di navigazione interna in regime di concessione; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2  novembre  1944,  n.
340; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il R. decreto-legge  30  ottobre  1943,  n.  2/B,  successive
modificazioni; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  pei  i  trasporti,
d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia
e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra  i  membri
dei consigli di disciplina, delle commissioni  amministratrici  delle
Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse  speciali
di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie  tramvie
e servizi di navigazione  interna  in  regime  di  concessione,  sono
nominati, in  deroga  all'art.  54  dell'allegato  A  ed  all'art.  5
dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148,  dal  Ministero
dell'industria commercio  e  lavoro  fra  i  datori  di  lavoro  e  i
prestatori d'opera di ciascuna azienda. 
 
  Nulla e' innovato circa la nomina dei presidenti vice presidenti di
tali organi disciplinari ed amministrativi.