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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320

Disposizioni del richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze. (044U0320)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-11-1944
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art.  227  dell'Ordinamento  giudiziario  appronto  con  R.
decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28; 
 
  Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34; 
 
  Visto l'art. 4 del  decreto-legge  Luogotenenziale  del  25  giugno
1944, n. 151; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con
il Ministro pel tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Per sopperire  a  temporanee  inderogabili  esigenze  degli  uffici
giudiziari e alla costituzione di  organi  speciali  aventi  funzioni
giurisdizionali  creati  per  le  attuali  contingenze  politiche   e
belliche e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia  fino
a tre mesi dopo  la  cessazione  delle  ostilita'  di  riassumere  in
servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati  di  qualunque
grado. 
 
  Ad essi verra' fatto il trattamento economico di cui agli  articoli
2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34. 
 
  La riassunzione e' disposta con decreto del Ministro per la  grazia
e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.