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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320

Disposizioni del richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze. (044U0320)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1944 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario appronto con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali aventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.