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REGIO DECRETO-LEGGE 11 agosto 1933, n. 1183

Modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto sul risone. (033U1183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1932 (in G.U. 29/01/1934, n. 23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
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Testo in vigore dal: 19-9-1933
al: 5-6-1940
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237,  convertito  in
legge con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931,  n.  1785,  e
con, il. quale venne istituito l'Ente Nazionale Risi; 
 
  Ritenuta  le  necessita'  urgente   ed   assoluta   di   modificare
l'ordinamento  dell'Ente  predetto,  per  renderne  piu'  agevole  ed
efficace il funzionamento; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e per le foreste, di concerto con  i  Ministri  per  le
finanze, per le corporazioni, e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 2  ottobre  1931,
n. 1237, convertito in legge, con  modificazioni,  con  la  legge  21
dicembre 1931, n. 1785, sono sostituiti i seguenti: 
 
 
 
  Art. 1. - E' costituito l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano. 
 
  L'Ente ha lo scopo  di  provvedere  alla  tutela  della  produzione
risicola nazionale e delle attivita' industriali e commerciali che vi
sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto
e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al  miglioramento  della
produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto. 
 
  Art. 2 - L'Ente e' amministrato da un  Consiglio,  composto  di  un
presidente, di nomina governativa,  di  nove  risicultori,  designati
dalla Confederazione nazionale fascista  degli  agricoltori,  di  tre
industriali risieri, designati dalla Confederazione generale fascista
dell'industria, di un rappresentante della  Confederazione  nazionale
dei sindacati fascisti dell'agricoltura, di un  rappresentante  della
Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, di un
rappresentante del  Sindacato  nazionale  tecnici  agricoli,  di  due
rappresentanti della Confederazione nazionale fascista del commercio,
tutti designati  dalle  rispettive  Confederazioni  e  dal  Sindacato
predetto. 
 
  Tanto alla nomina del presidente  quanto  a  quella  del  Consiglio
provvedera' il Ministro per  l'agricoltura  e  per  le  foreste,  con
decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per le corporazioni. 
 
  Il Consiglio  nomina  nel  proprio  seno  due  vice-presidenti,  su
indicazione   della   Confederazione   nazionale    fascista    degli
agricoltori. 
 
  I membri del Consiglio dureranno in carica un anno e possono essere
riconfermati. 
 
  E' costituito un Comitato di  presidenza  composto  del  presidente
dell'Ente, dei due  vice-presidenti  e  di  un  membro  scelto  dalla
Confederazione generale fascista dell'industria italiana fra i membri
del Consiglio, designati dalla Confederazione stessa. 
 
  L'Ente e' retto da uno statuto, approvato con decreto del  Ministro
per l'agricoltura e per le foreste di  concerto  con  quelli  per  le
corporazioni e per le finanze. 
 
  Art. 3. - E' fatto obbligo a  tutti  i  risicultori  di  denunciare
all'Ente entro il 20 luglio  di  ogni  anno  la  superficie  da  loro
coltivata a riso, specificando la varieta' e distinguendo  la  semina
diretta dal trapianto. 
 
  Entro cinque giorni dall'ultimato raccolto  ed  in  ogni  caso  non
oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare  all'Ente
l'ammontare preciso del raccolto  effettuato.  Coloro  che  trebbiano
risone, per proprio conto o per conto di terzi,  hanno  l'obbligo  di
denunciare all'Ente Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di
ciascuna azienda, la quantita' trebbiata, la qualita' del  risone,  e
per conto di chi la trebbiatura e' stata fatta. 
 
  Le Cattedre  ambulanti  di  agricoltura  ed  i  Municipi  danno,  a
richiesta dell'Ente, la loro opera per facilitare la raccolta  ed  il
controllo delle denuncie. 
 
  Art. 4. - L'Ente stabilisce anno  per  anno  la  valutazione  della
produzione, determinando, d'accordo con la  Confederazione  nazionale
fascista agricoltori, quantitativi medi per  ettaro  per  le  diverse
zone risicole e varieta' di risone. Tali  medie  devono  essere  rese
note tempestivamente. 
 
  Per le denuncie di quantitativi superiori  alle  medie  di  cui  al
paragrafo precedente, l'Ente riconosce al risicultore  un  premio  di
produzione per ogni quintale prodotto in piu'. 
 
  Per le denuncie di quantitativi inferiori alle  medie,  che  devono
essere  motivate,   l'Ente   provvede   ai   controlli,   a   termini
dell'articolo seguente. 
 
  Art. 5. - In ogni Comune risicolo e' istituita una  Commissione  di
controllo delle denuncie costituita dal podesta' o da un suo delegato
che  la  presiede,  di  un  agricoltore  nominato  dalla  Federazione
provinciale fascista degli agricoltori  e  da  un  tecnico  dell'Ente
Nazionale Risi. 
 
  Alla Commissione anzidetta sono sottoposte per il controllo a  cura
dell'Ente Nazionale Risi, anche le denuncie di superficie  presentate
dai singoli agricoltori. 
 
  Le spese di controllo sono a carico del risicultore, se la denuncia
risulta inesatta, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11. 
 
  Art. 6. - I quantitativi denunciati  come  raccolto  effettuato,  o
quelli   maggiori   comunque   accertati   secondo   le    precedenti
disposizioni, sono soggetti al pagamento dei « diritti di contratto »
stabiliti dall'art. 9. 
 
  Il pagamento dei « diritti di contratto » e' fatto  dai  compratori
man mano che si effettuano le vendite. Il produttore e'  responsabile
delle eventuali differenze di  quantita'  constatate  in  meno  e  su
queste quantita' deve pagare i « diritti di  contratto  »  entro  tre
giorni dall'ultima vendita di risone da lui effettuata. 
 
  Le  giacenze  di  risone  constatate  al  15  settembre  presso   i
produttori sono iscritte  a  tutti  gli  effetti  in  aggiunta  della
produzione dell'anno successivo. 
 
  Art.  7.  -  L'elenco  dei  crediti  dell'Ente  in  confronto   dei
produttori, compratori e mediatori, per il pagamento dei « diritti di
contratto » stabiliti dal presente decreto,  firmato  dal  presidente
dell'Ente o da un suo delegato, con dichiarazione che  le  somme  ivi
indicate sono dovute in relazione a quantita' di merce effettivamente
prodotta  o  commerciata,  costituisce  titolo   che   autorizza   il
procedimento per ingiunzione, a norma delle leggi vigenti. 
 
  Art. 8. - E' fatto obbligo  a  tutti  i  produttori,  compratori  e
mediatori,  di  denunciare   all'Ente,   entro   tre   giorni   dalla
stipulazione, tutti i  contratti  di  vendita  di  risone,  indicando
acquirente, qualita', prezzo e data di consegna. Nell'adempimento  di
tale obbligo sono solidalmente responsabili tutti i  partecipanti  al
contratto. All'atto della denuncia delle vendite effettuate  a  norma
di legge, l'Ente registra le medesime in apposito registro e rilascia
un buono di consegna, previo pagamento del « diritto di  contratto  »
di cui al successivo art. 9. 
 
  Tutti i detentori di  riso  greggio,  esclusi  i  produttori,  sono
obbligati  a  denunciare   settimanalmente   all'Ente   i   movimenti
giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente  al  corrente
su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi  con  le
modalita' di cui all'art. 23 del Codice di commercio e con  le  norme
fissate dall'Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso  sbramato
e lavorato, unicamente pero' per coloro che comunque  trasformano  il
riso greggio. 
 
  Ogni e qualsiasi trasporto e trasferimento di riso  greggio,  anche
non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato  da  apposito
certificalo rilasciato dall'Ente, da usarsi secondo  prescrizioni  da
fissarsi dal  medesimo  e  da  esibirsi  a  richiesta  del  personale
incaricato della vigilanza. 
 
  Per il trasporto del riso greggio effettuato in seguito a  vendita,
serve da certificato  il  buono  di  consegna  per  il  riso  greggio
trasportato  non  in  conseguenza  di  vendita,  il  certificato   e'
sostituito dall'apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente. 
 
  Tali documenti devono essere completati  dall'interessato  o  dagli
interessati all'atto di ogni trasporto, con le  indicazioni  relative
al trasporto stesso e precisamente la data e ora  di  partenza  e  di
arrivo, il numero dei colli, il peso lordo, la tara e il peso  netto,
e con le indicazioni numeriche espresse in tutte lettere,  quando  le
indicazioni di cui sopra non fossero state preventivamente trascritte
dall'Ente. 
 
  Le  dichiarazioni  fatte  dall'interessato   nel   certificato   di
trasporto sono considerate parti integranti del certificato stesso  e
le alterazioni e false dichiarazioni in esse contenute sono punite ai
sensi dell'art. 11. 
 
  Sulla base del peso netto definitivo consegnato vengono conteggiati
i conguagli a debito o a credito sui « diritti di contratto » pagati. 
 
  Ultimato l'uso  per  il  quale  venne  rilasciato  il  certificato,
debitamente firmato dall'interessato o dagli interessati, deve essere
restituito all'Ente entro il periodo di validita'  fissato  caso  per
caso dall'Ente stesso. 
 
  I firmatari del certificato sono responsabili della esattezza  elle
indicazioni in esso contenute. 
 
  Art. 9. - Sopra ogni contratto di vendita di  risone,  deve  essere
versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto  della  denuncia,
il « diritto di contratto » di  cui  all'articolo  precedente,  nella
misura  fissata  dall'Ente  con   approvazione   del   Ministro   per
l'agricoltura e  per  le  foreste  di  concerto  con  quelli  per  le
corporazioni e per le finanze. 
 
  La misura del « diritto di contratto » sara' fissata  entro  il  15
agosto di ogni anno, ed avra' valore - salvo casi eccezionali  -  per
tutta la successiva annata risicola. 
 
  Nel caso di contratti con consegne protratte, fermo l'obbligo della
denuncia  all'atto   della   stipulazione   a   norma   dell'articolo
precedente, il versamento all'Ente del « diritto di contratto » ed il
rilascio del buono di consegna potranno aver luogo ripartitamente, in
relazione ai termini pattuiti per i parziali ritiri. 
 
  Al pagamento di tale diritto e' pure tenuto: 
 
a) il risicoltore che esercisce una pileria nella propria  tenuta  od
in altre localita' per la lavorazione del  riso  greggio  di  propria
produzione; 
 
b) il risicoltore che utilizza il proprio risone, per semina, per  il
pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione. 
 
  Il « diritto di contratto », in questo  caso,  deve  essere  pagato
prima che il risone venga lavorato o comunque utilizzato. 
 
  I « diritti di contratto » pagati sul risone usato per la semina  o
per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda  di
produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura  dell'esercizio
ad ogni singolo agricoltore. 
 
  La valutazione della somma da restituire sara' calcolata in base ad
una  aliquota  da  applicarsi  alla  superficie  coltivata  od   alla
produzione denunciata e stabilita  anno  per  anno  e  provincie  per
provincie  dall'Ente  in  accordo  con  la  Confederazione  nazionale
fascista degli agricoltori. 
 
  Il produttore e il partecipante sono esenti  dal  pagamento  dei  «
diritti di contratto » per i quantitativi che essi denunceranno  come
pertinenti al consumo familiare, entro i limiti e  con  le  modalita'
che saranno stabiliti dall'Ente di anno in anno. 
 
  Il fondo che verra' a costituirsi con la riscossione dei «  diritti
» indicati nel presente articolo sara'  dall'Ente  adoperato  per  il
raggiungimento dei suoi fini istituzionali. 
 
  Art. 10 - I produttori o detentori di riso greggio, semilavorato  o
lavorato debbono, a richiesta  degli  incaricati  dell'Ente,  fornire
tutti i documenti in loro possesso che possono agevolare il controllo
delle prescritte denuncie o  registrazioni.  Gli  organi  di  polizia
giudiziaria, di loro  iniziativa  od  a  richiesta  degli  incaricati
dell'Ente, provvedono agli accertamenti delle violazioni del presente
decreto punite ai termini dell'articolo seguente.