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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. 1632

Modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico. (030U1632)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L.17 aprile 1931, n. 526 (in G.U. 27/05/1931, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-1-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sulle   ferrovie   concesse
all'industria  privata,  le  tramvie  a  trazione  meccanica  e   gli
automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
  Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150; 
  Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare  nuove  norme
per   la   concessione   all'industria   privata   dell'impianto    e
dell'esercizio  di  funicolari  aeree  e  di  ascensori  in  servizio
pubblico,  nonche'  di   provvedere   alla   regolarizzazione   della
concessione di funivie ex austriache; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo comma dell'art. 3 della legge 23 giugno 1927,  n.  1110,
e' cosi' modificato: 
  «La sovvenzione e' determinata in  base  ad  un  piano  finanziario
comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta  in
annualita' posticipate non superiori a  30  il  cui  valore  attuale,
determinato in base al saggio d'interesse di cui all'art.  4  del  R.
decreto 2 agosto 1929, n. 2150, non potra' mai superare la meta'  del
presunto costo d'impianto».