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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. 1632

Modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico. (030U1632)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L.17 aprile 1931, n. 526 (in G.U. 27/05/1931, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-1-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico, nonché di provvedere alla regolarizzazione della concessione di funivie ex austriache;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il secondo comma dell'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è così modificato:
«La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità posticipate non superiori a 30 il cui valore attuale, determinato in base al saggio d'interesse di cui all'art. 4 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, non potrà mai superare la metà del presunto costo d'impianto».