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REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 36

Nuove disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato. (025U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, convertito in legge 2 luglio 1922, n. 896, che stabilì le norme per il funzionamento dell'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;
Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, che istituì la Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli assegni vitalizi concessi e da concedersi dall'Opera di previdenza istituita col R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, alla vedova, ai figli ed agli altri congiunti dell'iscritto sono liquidati a partire dal 1° gennaio 1925 in base alle rispettive tabelle annesse al presente decreto, in rapporto alla media degli stipendi di diritto attribuiti al funzionario civile o militare nell'ultimo triennio di servizio effettivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora dalla nuova liquidazione degli assegni già concessi risulti una somma minore di quella conferita precedentemente, sarà conservata la differenza.

In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere inferiore a quello che spetterebbe alla vedova in base alla tabella annessa al presente decreto.