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REGIO DECRETO 21 novembre 1923, n. 2480

Nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato. (023U2480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1971)
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Testo in vigore dal:  25-3-1971
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I servizi prestati nella qualità di straordinario, avventizio e simile, non sono equivalenti all'alunnato, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, neppure dopo affidamento di nomina ad impiego di ruolo.

Per l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall'impiego, che venga di fatto, per qualsiasi causa, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di pensione.
((20))


Nulla è innovato per quanto concerne il computo del tempo trascorso dagli ufficiali in posizione di servizio ausiliario o dei periodi di richiamo in servizio attivo durante la posizione ausiliaria.

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AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 16 marzo 1971 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni dello Stato, nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o per il militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento".