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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1917, n. 1489

Col quale, per la durata della guerra, è istituita nel R. esercito una speciale categoria di «aspiranti dentisti». (017U1489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 22-2-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  La virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferita al Governo del Re colla legge 22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento,
approvato con R.  decreto  21  luglio  1907,  n.  626,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato  con  R.
decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi  ed  assegni  fissi
per il R. esercito, approvato, con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380,
e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 767; 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali dell'11 luglio 1915, n. 1084; e del
20 novembre 1916, n. 1652; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per la durata della guerra e' istituita una speciale  Categoria  di
aspiranti dentisti, la  quale,  nella  progressione  della  gerarchia
sara' compresa fra i sottufficiali e gli ufficiali. ((1)) 
 
  Gli aspiranti dentisti saranno  pero'  considerati  come  rivestiti
dello stato di ufficiale, e percio' sara' loro  fatto,  a  tutti  gli
effetti, il  trattamento  previsto  dalle  leggi  sullo  stato  degli
ufficiali. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con  l'art.
1, comma  1)  che  le  disposizioni  del  Decreto  Luogotenenziale  8
settembre 1917, n. 1489  sono  prorogate  fino  al  30  aprile  1921,
solamente agli effetti della conservazione del grado. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1° novembre 1920.