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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 giugno 1917, n. 944

Concernente disposizioni per l'avanzamento e lo stato degli ufficiali. (017U0944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  14-6-1917 al: 17-9-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1912, n 806. sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, numero 384;
Visti i RR. decreti del 15 novembre 1914, nn. 1249 e 1253 e del 20 dicembre 1914, n. 1394;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Visto il decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto saranno collocati in congedo, se già non si trovano in tale posizione:

a) gli ufficiali in servizio attivo, raggiunti dai limiti di età prima della mobilitazione generale e trattenuti in servizio in base all'art. 2 del R. decreto 1249 del 15 novembre 1914, prorogato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842 e convertito in legge con la legge n. 492 del 29 marzo 1917;

b) gli ufficiali in servizio attivo che, in base agli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 1646 del 14 novembre 1915, sono considerati, in seguito a loro opzione, agli effetti dell'avanzamento, come se fossero stati collocati in congedo;

c) gli ufficiali in servizio attivo che trovansi attualmente esclusi in modo definitivo dall'avanzamento e sono trattenuti in servizio attivo in base al R. decreto 1394 del 20 dicembre 1914, convertito in legge con la legge n. 2 del 4 gennaio 1917, col trattamento previsto dagli articoli n. 2 del decreto Luogotenenziale 1085 dell'11 luglio 1915, n. 5 del decreto Luogotenenziale 1395 del 12 settembre 1915, nn. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 1646 del 14 novembre 1915.

Sono abrogate tutte le disposizioni citate nelle precedenti lettere a), b) e c), gli articoli n. 1 del R. decreto 1249 del 15 novembre 1914 e nn. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 1085 dell'11 luglio 1915, e, nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 1652 del 20 novembre 1916, la frase: «nell'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1249, prorogato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842».

L'eliminazione dal servizio attivo degli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento in seguito a giudizi che, per gli eventi di guerra, siano stati o vengano emessi con ritardo dalle competenti Commissioni, avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello della data della lettera ministeriale che partecipa all'ufficiale il provvedimento che lo riguarda.

Il collocamento in congedo non sarà esteso agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento e mantenuti, per determinazione delle autorità mobilitate, al comando di corpi o riparti di truppe operanti, i quali saranno però eliminati dal servizio attivo quando vengano allontanati definitivamente dall'esercito mobilitato, e, in ogni caso, non oltre due mesi dal termine della guerra; e neppure agli ufficiali a cui sia applicabile il disposto del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063, prorogato col decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1648, i quali non saranno collocati in congedo, anche se esclusi definitivamente dall'avanzamento, salvo che ne facciano formale domanda.