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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 giugno 1917, n. 944

Concernente disposizioni per l'avanzamento e lo stato degli ufficiali. (017U0944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 18-9-1917
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e delle facolta'  conferite
al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento,
approvato con R.  decreto  21  luglio  1907,  n.  626,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato  con  R.
decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi  ed  assegni  fissi
per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n.  380,
e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n 806. sullo stato  degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina; 
 
  Visto il regolamento  per  l'applicazione  della  legge  anzidetta,
approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con  R.
decreto 10 aprile 1913, numero 384; 
 
  Visti i RR. decreti del 15 novembre 1914, nn. 1249 e 1253 e del  20
dicembre 1914, n. 1394; 
 
  Visti i decreti  Luogotenenziali  dell'11  luglio  1915,  n.  1063;
dell'11 luglio 1915, n. 1085; del 22 agosto 1915,  n.  1293;  del  26
agosto 1915, n. 1328; del 12 settembre 1915, n. 1395; del 14 novembre
1915, n. 1646; del 31 dicembre 1915, n. 1842; del 21 aprile 1916,  n.
466; del 18 maggio 1916, n. 666; del 1° giugno 1916, n. 719;  del  19
novembre 1916, n. 1648; del 20 novembre 1916,  numero  1588;  del  20
novembre 1916, n. 1652; del 7 dicembre 1916, n. 1719; 
 
  Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 699; 4 gennaio 1917, n. 2;  e  29
marzo 1917, n. 492; 
 
  Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale e' indetta la
mobilitazione generale del R. esercito; 
 
  Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale  e'  ordinato
lo stato di guerra per alcuni territori del Regno; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, n.  1018,  col
quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito  relative  al
tempo di guerra sono estese a tutte  le  truppe  anche  se  dislocate
fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro un mese dalla data della pubblicazione del  presente  decreto
saranno collocati  in  congedo,  se  gia'  non  si  trovano  in  tale
posizione: 
 
      a) gli ufficiali in servizio attivo, raggiunti  dai  limiti  di
eta' prima della mobilitazione generale e trattenuti in  servizio  in
base all'art. 2 del R. decreto 1249 del 15 novembre  1914,  prorogato
con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842  e
convertito in legge con la legge n. 492 del 29 marzo 1917; 
 
      b) gli ufficiali in servizio attivo che, in base agli  articoli
2 e 3 del decreto Luogotenenziale 1646 del  14  novembre  1915,  sono
considerati,   in   seguito   a   loro    opzione,    agli    effetti
dell'avanzamento, come se fossero stati collocati in congedo; 
 
      c) gli ufficiali in servizio attivo  che  trovansi  attualmente
esclusi in modo definitivo  dall'avanzamento  e  sono  trattenuti  in
servizio attivo in base al R. decreto  1394  del  20  dicembre  1914,
convertito in legge con la  legge  n.  2  del  4  gennaio  1917,  col
trattamento previsto dagli articoli n. 2 del decreto  Luogotenenziale
1085 dell'11 luglio 1915, n. 5 del decreto Luogotenenziale  1395  del
12 settembre 1915, nn. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 1646 del  14
novembre 1915. ((1)) 
 
  Sono abrogate tutte le disposizioni citate nelle precedenti lettere
a), b) e c), gli articoli n. 1 del R. decreto 1249  del  15  novembre
1914 e nn. 1 e 2 del  decreto  Luogotenenziale  1085  dell'11  luglio
1915, e, nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 1652 del 20 novembre
1916, la frase: «nell'art. 2 del R.  decreto  15  novembre  1914,  n.
1249, prorogato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31  dicembre
1915, n. 1842». 
 
  L'eliminazione dal servizio attivo degli  ufficiali  incorsi  nella
esclusione definitiva dall'avanzamento in seguito a giudizi che,  per
gli eventi di guerra, siano stati o vengano emessi con ritardo  dalle
competenti  Commissioni,  avra'  luogo  il  primo  giorno  del   mese
successivo  a  quello  della  data  della  lettera  ministeriale  che
partecipa all'ufficiale il provvedimento che lo riguarda. 
 
  Il collocamento in congedo non sara' esteso agli ufficiali  esclusi
definitivamente  dall'avanzamento  e  mantenuti,  per  determinazione
delle autorita' mobilitate, al comando di corpi o riparti  di  truppe
operanti, i quali saranno pero' eliminati dal servizio attivo  quando
vengano allontanati definitivamente dall'esercito mobilitato,  e,  in
ogni caso, non oltre due mesi dal termine  della  guerra;  e  neppure
agli  ufficiali  a  cui  sia  applicabile  il  disposto  del  decreto
Luogotenenziale 11  luglio  1915,  n.  1063,  prorogato  col  decreto
Luogotenenziale 19 novembre  1916,  n.  1648,  i  quali  non  saranno
collocati   in   congedo,   anche    se    esclusi    definitivamente
dall'avanzamento, salvo che ne facciano formale domanda. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1348 ha disposto (con
l'articolo unico, comma 1) che "La seconda parte  dell'ultima  alinea
dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917,  n.  944,
deve interpretarsi  nel  senso  che  per  gli  ufficiali  a  cui  sia
applicabile il disposto del decreto Luogotenenziale 11  luglio  1915,
n. 1063, prorogato col decreto Luogotenenziale 19 novembre  1916,  n.
1648, il collocamento in congedo previsto dall'articolo stesso non e'
provvedimento   obbligatorio,    ma    soltanto    facoltativo    per
l'Amministrazione secondo lo norme vigenti, salvo agli interessati la
facolta' di farne domanda".