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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 211

Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-2-2010
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Viste  le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015,
4  gennaio  1937,  n.  35,  19  maggio  1939,  n.  894,  e successive
modificazioni,  concernenti,  rispettivamente,  la  disciplina  delle
Casse    ufficiali    dell'Esercito,    della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica   militare,   nonche'   della   Cassa  sottufficiali
dell'Aeronautica militare;
  Visti  il  regio  decreto-legge  22 giugno 1933, n. 930, convertito
dalla  legge  28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n.
1226,  e  successive  modificazioni, concernenti, rispettivamente, la
disciplina  del  Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della
Cassa sottufficiali della Marina militare;
  Vista  la  legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni,
concernente  l'autorizzazione  alla  Cassa  ufficiali dell'Esercito a
corrispondere anche un assegno speciale;
  Vista  la  legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei
termini  di liquidazione dell'indennita' supplementare da parte delle
casse    ufficiali    dell'Esercito,    della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare;
  Vista  la  legge  5  luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del
contributo  e  dell'indennita'  supplementare  delle  Casse ufficiali
dell'Esercito,   della   Marina  e  dell'Aeronautica,  del  Fondo  di
previdenza  sottufficiali  dell'Esercito  e delle Casse sottufficiali
della Marina e dell'Aeronautica;
  Vista  la  legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione
dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri
al   Fondo   di   previdenza   sottufficiali   dell'Esercito  ed,  in
particolare, l'articolo 2;
  Visto  il  decreto-legge  11  giugno  1996, n. 313, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  416,  concernenti
disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97, concernente regolamento sull'amministrazione e la contabilita'
degli  enti  pubblici,  di  cui  alla  legge  20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  e  successive  modificazioni,  concernente  regolamento  di
attuazione  dell'articolo  10  della  legge  18 febbraio 1997, n. 25,
concernente le attribuzioni dei vertici militari;
  Visto  l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);
  Visti  gli  articoli  26  e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
145,  concernente  regolamento  recante  organizzazione del Ministero
della difesa;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009 e
27 agosto 2009;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, per la
semplificazione  normativa, per l'attuazione del programma di Governo
e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                         Scopi e definizioni

  1.  Il  presente regolamento concerne il riordino strutturale delle
casse  militari  di  cui  al comma 2, attraverso l'accorpamento delle
casse  militari  e  la razionalizzazione dei relativi organi deputati
alle  attivita'  di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo,
al  fine  di  conseguire  generali  economie  d'impiego delle risorse
umane,   strumentali   e   finanziarie,   nonche'   di   incrementare
l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti.
  2. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
    a) "casse militari":
      1)  la  Cassa  ufficiali  dell'Esercito, compresi gli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri;
      2) la Cassa ufficiali della Marina militare;
      3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
      4)   il   Fondo  previdenza  dei  sottufficiali  dell'Esercito,
compresi  i  sottufficiali,  gli  appuntati  e  i  militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri;
      5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;
      6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
    b)  "trattamenti  previdenziali",  le indennita' supplementari, i
premi  di  previdenza,  l'assegno  speciale  di  cui alla lettera c),
nonche'  eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare
iscritto d'ufficio alle casse militari;
    c) "assegno speciale", l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa
ufficiali  dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371,
agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o
in congedo assoluto;
    d)  "fondi  previdenziali",  dotati  di  autonomia  patrimoniale,
amministrativa   e   contabile,   ciascuna  delle  separate  gestioni
previdenziali  delle  casse  militari quali definite alla lettera a),
preordinate all'erogazione delle indennita' supplementari o dei premi
di  previdenza,  nonche' il Fondo previdenziale integrativo ufficiali
dell'Esercito,  di  cui  al  decreto-legge  11  giugno  1996, n. 313,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 416,
preordinato  all'erogazione  sia  dell'indennita'  supplementare  sia
dell'assegno speciale;
    e)  "norme  istitutive",  le  disposizioni  di  legge concernenti
l'istituzione  e  la  disciplina  delle  casse  militari  e dei fondi
previdenziali  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  i  relativi
regolamenti attuativi;
    f)  "Forze  armate", il complesso delle forze militari costituito
da  Esercito,  Marina  militare,  Aeronautica  militare  e  Arma  dei
carabinieri.
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - La  legge  29  dicembre  1930,  n.  1712  (Indennita'
          supplementare per gli  ufficiali  del  Regio  esercito)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1931,  n.
          6. 
              - La legge 14 giugno 1934, n. 1015 (Istituzione di  una
          «Cassa ufficiali della Regia marina») e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1934, n. 157. 
              - La legge 4 gennaio 1937, n. 35  (Istituzione  di  una
          cassa ufficiali  della  regia  aeronautica)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1937, n. 27. 
              - La legge 19 maggio 1939, n.  894  (Istituzione  della
          «cassa   sottufficiali   della   regia   aeronautica»)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio  1939,  n.
          153. 
              -  Il  regio  decreto-legge  22  giugno  1933,  n.  930
          (Istituzione del «Fondo  di  previdenza  sottufficiali  del
          regio esercito»), convertito dalla legge 28 dicembre  1933,
          n. 1890, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  1°
          agosto 1933, n. 177. 
              - La legge 2 giugno 1936, n. 1226 (Istituzione  di  una
          «Cassa sottufficiali» della Regia  marina),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1936, n. 151. 
              - La legge 9 maggio 1940, n.  371  (Concessione  di  un
          assegno speciale agli  ufficiali  del  Regio  esercito  che
          lasciano  il  servizio  permanente),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1940, n. 113. 
              - La legge 27  febbraio  1958,  n.  166  (Modifica  dei
          termini di liquidazione della indennita'  supplementare  da
          parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della  Marina  e
          dell'Aeronautica), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 21 marzo 1958, n. 70. 
              -  La  legge  5  luglio  1965,  n.  814  (Aumento   del
          contributo  e  dell'indennita'  supplementare  delle  Casse
          ufficiali dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica,
          del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle
          Casse  sottufficiali   Marina   e   dell'Aeronautica),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965,  n.
          180. 
              - La legge 27 dicembre 1988,  n.  557  (Iscrizione  dei
          graduati e  militari  di  truppa  effettivi  dell'Arma  dei
          carabinieri   al   Fondo   di   previdenza    sottufficiali
          dell'Esercito), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          3 gennaio 1989, n. 2. 
              - Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 (Disposizioni
          urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,  n.  416,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1996,  n.
          13. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio   2003,    n.    97    (Regolamento    concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n. 103. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10  della
          legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le  attribuzioni
          dei  vertici  militari),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114. 
              - Il testo dei commi 634  e  635,  dell'art.  2,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2008),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  2007,
          n. 300, e' il seguente: 
              «  634.  Al  fine  di  conseguire  gli   obiettivi   di
          stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della  spesa
          di  funzionamento  delle  amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre 2005, n.  246.  Il  parere  e'  espresso  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento. salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo  art.  14.  Trascorso  tale  termine,
          eventualmente prorogato,  il  parere  si  intende  espresso
          favorevolmente.». 
              - Il testo dell'art. 26, commi da  1  a  3,  e  74  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112   e   successive
          modificazioni  (Disposizioni  urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25
          giugno 2008, n. 147, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente: 
              «Art. 26 (Taglia-enti). -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi del  comma  634,
          dell'art. 2, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi  dei  regolamenti  di  riordino.  Nei
          successivi novanta giorni i Ministri  vigilanti  comunicano
          ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
          e per la semplificazione normativa gli enti  che  risultano
          soppressi ai sensi del presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636, dell'art. 2,  e  l'allegato  A,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi  da  580  a
          585, dell'art. 1, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
          sono abrogati.». 
              Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi).  -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63  e  64,  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti  di
          ricerca, nonche' gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  165,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, provvedono  entro
          il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. l,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che  tengono  comunque  conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1,  le  dotazioni  organiche  sono  provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - L'art. 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'   proroga   di
          termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio
          2009, n. 150, convertito dalla legge  3  agosto  2009,   n.
          102, ha novellato l'art.  2,  comma  634,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, secondo  il  testo  riportato  nelle
          presenti note. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  agosto
          2009, n.  145  (Regolamento  recante  riorganizzazione  del
          Ministero  della  difesa),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 21 ottobre 2009, n. 245. 
              - Il testo dell'art.  14,  comma  19,  della  legge  28
          novembre  2005,  n.  246   (Semplificazione   e   riassetto
          normativo  per  l'anno  2005),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e' il seguente: 
              «19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». 
              Note all'art. 1: 
              -  Per  la  legge  9  maggio  1940,  n.   371,   e   il
          decreto-legge 11 giugno  1996,  n.  313,  convertito  dalla
          legge 8 agosto 1996,  n.  416,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.