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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 37

Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2010)
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Testo in vigore dal: 7-5-2009
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  in particolare,
l'articolo 2, commi 78 e 79;
 Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e, in particolare,
l'articolo 82;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
  Visto  il  decreto-legge  4  febbraio  2003, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
  Visto  il  decreto-legge  28 novembre 2003, n. 337, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
  Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.
243;
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  dell'interno,  dell'economia  e delle finanze e del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
   a)  per  missioni  militari  all'estero: le missioni, quali che ne
siano  gli  scopi,  svolte  al  di  fuori  del  territorio nazionale,
autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o  funzionalmente sopra
ordinata al dipendente;
   b)  per  teatro  di  conflitto:  l'area al di fuori del territorio
nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora
presente  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze di polizia
italiane  nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto
umanitario;
   c)   per   nano-particelle  di  metalli  pesanti:  un  particolato
ultrafine  formato  da aggregati atomici o molecolari con un diametro
compreso,  indicativamente,  tra  2  e  200  nm., contenente elementi
chimici   metallici  con  alta  massa  atomica  ed  elevata  densita'
(indicativamente  > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio
(Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb),
il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali
i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo   10,   comma   3   del   testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  Direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Comunita'
          europea (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2, commi 78 e 79, della
          legge  24  dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
             «Art.   2   (Comma  78).  -  Al  fine  di  pervenire  al
          riconoscimento  della  causa  di  servizio  e  di  adeguati
          indennizzi  al  personale italiano impiegato nelle missioni
          militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
          vengono   stoccati  munizionamenti,  nonche'  al  personale
          civile  italiano  nei  teatri  di  conflitto  e  nelle zone
          adiacenti  le  basi  militari sul territorio nazionale, che
          abbiano  contratto infermita' o patologie tumorali connesse
          all'esposizione  e  all'utilizzo  di  proiettili all'uranio
          impoverito    e    alla    dispersione   nell'ambiente   di
          nanoparticelle   di   minerali   pesanti   prodotte   dalle
          esplosioni  di  materiale  bellico,  ovvero  al coniuge, al
          convivente,   ai   figli  superstiti  nonche'  ai  fratelli
          conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in
          caso di decesso a seguito di tali patologie, e' autorizzata
          la  spesa  di  10  milioni  di  euro  per  ciascun anno del
          triennio 2008-2010.».
             «Art.  2  (Comma 79). - Con regolamento da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
          23   agosto   1988,   n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con il Ministro della difesa e
          con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e
          le  modalita'  per  la corresponsione ai soggetti di cui al
          comma  78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito
          delle  misure  di sostegno e tutela previste dalle leggi 13
          agosto  1980,  n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
          1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.».
             -  La  legge  13  agosto 1980, n. 466, recante «Speciali
          elargizioni  a favore di categorie di dipendenti pubblici e
          di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»,
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980,
          n. 230.
             -  La  legge  20  ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
          ottobre 1990, n. 250.
             -  La  legge  23  novembre  1998, n. 407, recante «Nuove
          norme  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e della
          criminalita'  organizzata»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,  n.  510,  «Regolamento recante nuove norme in favore
          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
          organizzata»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
          gennaio 2000, n. 4.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  82, della legge 23
          dicembre   2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge   finanziaria   2001),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre 2000, n.
          302:
             «Art.  82  (Disposizioni  in  favore  delle  vittime del
          terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata).  -  1. Al
          personale  di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
          466,  ferito  nell'adempimento del dovere a causa di azioni
          criminose,  ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
          nelle  medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della
          legge  20  ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
          dal  1°  gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti
          dalla  citata  legge  n.  302  del  1990  e  dalla legge 23
          novembre 1998, n. 407.
             2.  Non  sono  ripetibili  le somme gia' corrisposte dal
          Ministero  dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
          in  esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
          delle  persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
          riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
          bianca».  Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo  di  6.500  milioni di lire, a definire
          consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
          in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
          danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
          al medesimo gruppo criminale.
             3.  Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
          definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
          di  legge  in  materia,  ogni  lite in corso con le persone
          fisiche  che  hanno  subito  danni  a seguito del naufragio
          della  nave  «Kaider  I  Rades A451» avvenuto nel canale di
          Otranto il 28 marzo 1997.
             4.  Gli  importi  gia'  corrisposti a titolo di speciale
          elargizione  di  cui  alla  legge 13 agosto 1980, n. 466, e
          successive   modificazioni,   ai   superstiti  di  atti  di
          terrorismo,  che  per  effetto  di ferite o lesioni abbiano
          subito  una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
          cento  della  capacita'  lavorativa  o  che  comunque abbia
          comportato  la  cessazione  dell'attivita' lavorativa, sono
          soggetti   a   riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento
          previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
          benefici  di  cui  alla  medesima  legge  n.  302 del 1990,
          spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
          in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
          della   legge   13   agosto  1980,  n.  466,  e  successive
          modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
          in  quanto  unici  superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
          infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
          non a carico.
             5.  I  benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
          302,  e  dalla  legge  23  novembre 1998, n. 407, in favore
          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
          organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
             6.  Per  la  concessione  di benefici alle vittime della
          criminalita'  organizzata  si applicano le norme vigenti in
          materia   per  le  vittime  del  terrorismo,  qualora  piu'
          favorevoli.
             7.  All'art.  11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
          comma   1,   dopo   le  parole:  «l'eventuale  involontario
          concorso»  sono  inserite  le  seguenti: «, anche di natura
          colposa,».
             8.  Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          si  applicano  anche  in  presenza di effetti invalidanti o
          letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
          Stato  in  relazione  al  rischio del verificarsi dei fatti
          delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
          medesima.
             9.  Alla  legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
              a)  all'art.  2,  comma  1, dopo le parole: «nonche' ai
          superstiti  delle  vittime  di  azioni  terroristiche» sono
          inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»;
              b)  all'art.  4, comma 1, dopo le parole: «nonche' agli
          orfani  e  ai  figli  delle  vittime  del  terrorismo» sono
          inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata».».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
          1973,  n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle
          norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
          militari   dello  Stato»,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale del 9 maggio 1974, n.
          120.
             -  Il  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n. 13, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   favore   delle  vittime  del
          terrorismo  e  della  criminalita' organizzata», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5 febbraio 2003, n. 29, e'
          stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
          aprile 2003, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          5 aprile 2003, n. 80.
             -  Il  decreto-legge  28  novembre 2003, n. 337, recante
          «Disposizioni  urgenti  in  favore delle vittime militari e
          civili  di  attentati  terroristici all'estero», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale del 28 novembre 2003, n. 277, e'
          stato  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge
          24   dicembre  2003,  n.  369,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 gennaio 2004, n. 8.
             -  La  legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme
          in  favore  delle  vittime del terrorismo e delle stragi di
          tale  matrice»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'11 agosto 2004, n. 187.
             -  Il  decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209,
          recante  «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
          nel  supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13
          ottobre 2005, n. 239.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 luglio
          2006,  n.  243,  recante «Regolamento concernente termini e
          modalita'  di corresponsione delle provvidenze alle vittime
          del  dovere  ed  ai  soggetti  equiparati,  ai  fini  della
          progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore
          delle  vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma
          dell'art.  1,  comma  565, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell' 8 agosto
          2006, n. 183.
             -  Il  decreto-legge  1  ottobre  2007,  n. 159, recante
          «Interventi  urgenti  in materia economico-finanziaria, per
          lo sviluppo e l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del ottobre 2007, n. 229, e' stato convertito in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
          222,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279.
             -  Il  decreto  legge  30 dicembre 2008, n. 207, recante
          «Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative e
          disposizioni fmanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  31  dicembre  2008,  n. 304, e' in corso di
          conversione.