stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 253

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-1-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-1-2008
al: 31-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284 del 6
dicembre   2005,  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17  luglio  2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
particolare  l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del
commercio internazionale;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria   2007),   ed  in  particolare  i  commi  da  404  a  416
dell'articolo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
aprile  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio
2007,   recante  linee  guida  per  l'attuazione  delle  disposizioni
contenute  nell'articolo  1,  commi  da  404  a  416,  della legge 27
dicembre 2006;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio  2007  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2007,  recante  ricognizione  delle strutture trasferite al Ministero
del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge  n.  181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 233 del 2006;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 15 marzo 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e
del 27 agosto 2007;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  commercio  internazionale,  di
concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                           Organizzazione

  1.   Il   Ministero   del   commercio  internazionale,  di  seguito
denominato:  "Ministero",  si articola in quattro direzioni generali,
individuate all'articolo 2.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organiz-zazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59" e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche)   e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n. 175, recante il regolamento di organizzazione del
          Ministero  delle  attivita'  produttive e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18 maggio   2001,   n.  114,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          il codice dell'amministrazione digitale e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   16 maggio   2005,   n.  112,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20 ottobre   2005  concernente  la  rideterminazione  delle
          dotazioni   organiche   del   personale  appartenente  alle
          qualifiche  dirigenziali,  alle  aree  funzionali  ed  alle
          posizioni   economiche   del   Ministero   delle  attivita'
          produttive, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          284 del 6 dicembre 2005.
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18
          maggio  2006,  n.  181,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  2006, n. 114, e convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006, n. 233,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164,
          e' il seguente:
              "3.   E'   istituito   il   Ministero   del   commercio
          internazionale.  A  detto Ministero sono trasferite, con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          le   funzioni   attribuite  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive    dall'art.    27,   comma 2,   lettera a),   e
          comma 2-bis,  lettere b),  e)  e,  per  quanto attiene alla
          lettera a),  le  competenze  svolte in relazione al livello
          internazionale,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.".
              - Il  testo  dei  commi  da 404 a 416 dell'art. 1 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007),   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              "404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f)  alla  riduzione delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto,
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.
              405.  I  regolamenti  di  cui al comma 404 prevedono la
          completa  attuazione dei processi di riorganizzazione entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma 404   sono   abrogate   le   previgenti  disposizioni
          regolatrici  delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
              407.  Le  amministrazioni, entro due mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze  gli  schemi di regolamento di cui al comma 404, il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati:
                a) da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata,
          ai  fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 febbraio
          1998,  n.  38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
          che  specifichi,  per  ciascuna  modifica organizzativa, le
          riduzioni di spesa previste nel triennio;
                b) da  un  analitico  piano  operativo asseverato, ai
          fini  di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n.  38,  dai  competenti  uffici centrali del bilancio, con
          indicazione  puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
              408.   In  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
          delle   assunzioni   di  cui  alla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni  statali  attivano con immediatezza, previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione   del   personale   in  servizio,  idonei  ad
          assicurare  che  le  risorse umane impegnate in funzioni di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al  comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
          entro  il  31 marzo  2007,  sono  approvati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono  essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione
          di  cui  al  presente  comma si  applica  anche  alle Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.
              409.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione   verificano  semestralmente  lo  stato  di
          attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
          e  trasmettono  alle  Camere una relazione sui risultati di
          tale verifica.
              410.  Alle  amministrazioni  che non abbiano provveduto
          nei  tempi  previsti  alla  predisposizione degli schemi di
          regolamento  di  cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,     nell'esercizio     delle    rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416  e  ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
          alla  Corte  dei  conti.  Successivamente al primo biennio,
          verificano  il  rispetto del parametro di cui al comma 404,
          lettera f),  relativamente  al  personale utilizzato per lo
          svolgimento delle funzioni di supporto.
              412.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  il Ministro dell'economia e delle finanze
          e   il   Ministro   dell'interno,  emana  linee  guida  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 404 a
          416.
              413.    Le    direttive    generali   per   l'attivita'
          amministrativa  e  per la gestione, emanate annualmente dai
          Ministri,   contengono  piani  e  programmi  specifici  sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse  necessari  per il rispetto del parametro di cui al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel  piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della  corresponsione  ai  dirigenti  della retribuzione di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale.
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati  finanziari  di cui al comma 416 dall'"Unita' per
          la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
          le     innovazioni    nella    pubblica    amministrazione,
          dell'economia  e  delle  finanze  e dell'interno, che opera
          anche   come   centro   di   monitoraggio  delle  attivita'
          conseguenti  alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale,  nell'ambito  delle  attivita' istituzionali, senza
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
          strutture    gia'    esistenti    presso    le   competenti
          amministrazioni.
              416.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  404  a  415  e  da  425  a  429 devono conseguire
          risparmi  di  spesa  non  inferiori a 7 milioni di euro per
          l'anno  2007,  14  milioni  di  euro  per  l'anno 2008 e 20
          milioni di euro per l'anno 2009.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 aprile  2007 recante "Linee guida per l'attuazione delle
          disposizioni  contenute  nell'art.  1,  commi da  404 a 416
          della  legge  27  dicembre  2006, n. 296 (legge finanziaria
          2007)"   e'   stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          3 luglio 2007, n. 152.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del 12 gennaio 2007 recante la ricognizione delle strutture
          e  delle  funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e
          del  commercio internazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 20 marzo 2007, n. 66.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  10,  del  citato
          decreto-legge n. 181 del 2006, e' il seguente:
              "10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previgente.".