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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 91

Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2013)
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Testo in vigore dal: 26-7-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 29;
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare
l'articolo 4, comma 1;
  Vista   la   legge  16 aprile  1987,  n.  183,  ed  in  particolare
l'articolo 19 che autorizza la costituzione della «Commissione per il
recepimento delle normative comunitarie»;
  Visti  gli  articoli 12  e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
che  rispettivamente prevedono il «Comitato tecnico-consultivo per la
riparazione  delle  violazioni  comunitarie  in  materia di appalti e
forniture» e il «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie»;
  Visto  l'articolo 2,  comma 4,  della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
che prevede l'istituzione del «Comitato tecnico permanente» presso il
Dipartimento per le politiche comunitarie;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 gennaio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del
3 febbraio   2006,  recante  regolamento  per  il  funzionamento  del
Comitato  interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo 58  della  legge  22 febbraio  1994,  n. 146, che
istituisce   il   «Comitato   per   lo   sviluppo   della  formazione
comunitaria»;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le  politiche  europee,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'attuazione del programma di
Governo,   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  per  gli  affari  regionali e le autonomie locali e
delle politiche agricole alimentari e forestali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                   Individuazione degli organismi

  1.   Nell'ambito   del  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie sono confermati e continuano ad operare:
    a) la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie,
istituita  ai  sensi  dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n.
183;
    b) il   Comitato  per  la  lotta  contro  le  frodi  comunitarie,
istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio
1992, n. 142;
    c) il   Comitato   tecnico   permanente   istituito,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
                2. Con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - L'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
          248,   recante   «Disposizioni   urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
          cosi' recita:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella   prevista   dall'art.   1,  comma 58,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente dei Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  dei  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio al fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - L'art.  4,  comma 1,  del  decreto-legge  28 dicembre
          2006,  n.  300,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 febbraio  2007,  n.  17,  recante  «Proroga  di  termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  e  disposizioni
          diverse»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          2006, n. 300, cosi' recita:
              «Art.  4  (Disposizioni  in  tema  di enti ed organismi
          pubblici,  nonche'  di attivita' produttive). - 1. All'art.
          29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  il
          comma 4 e' sostituito dal seguente:
              «4.  Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.».
              - L'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante
          «Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli atti normativi comunitari»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.   19   (Commissione   per  il  recepimento  delle
          normative  comunitarie).  -  1.  Al  fine  di  favorire  il
          sollecito   recepimento   delle  normative  comunitarie  e'
          autorizzata  la  costituzione di una commissione, presso il
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie,  formata da funzionari del Dipartimento stesso
          e  delle  Amministrazioni  dello  Stato interessate e da un
          magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del
          Ministro    per    il    coordinamento    delle   politiche
          comunitarie.».
              - Gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n.
          142,  recante  «Disposizioni  per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee  (legge comunitaria per il 1991)», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  20 febbraio  1992,  n. 42, supplemento
          ordinario, cosi' recitano:
              «Art. 12 (Procedura per la riparazione delle violazioni
          comunitarie  in  materia  di appalti e forniture). - 1. Nei
          casi  in  cui  la  Commissione  delle  Comunita' europee si
          avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva
          del Consiglio 89/665/CE per la correzione di una violazione
          chiara   e  manifesta  delle  disposizioni  comunitarie  in
          materia di appalti o di forniture commessa in una procedura
          di   aggiudicazione   disciplinata   dalle   direttive  del
          Consiglio   71/305/CEE   e   77/62/CEE,   si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi seguenti.
              2.  La  contestazione  della  Commissione,  non  appena
          notificata  allo  Stato,  e'  sottoposta  all'esame  di  un
          Comitato   tecnico-consultivo  da  istituirsi,  nell'ambito
          della  Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile
          1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie   e   dei  Ministeri  del  tesoro,  dei  lavori
          pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nonche'  del Ministero interessato in relazione all'oggetto
          dell'affare.
              3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla
          ricevuta  notificazione, trasmette al Comitato gli elementi
          utili  per  la  valutazione  e  partecipa  con  un  proprio
          rappresentante alle sedute del Comitato.
              4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  che
          provvede  alla  formulazione  della risposta da trasmettere
          alla  Commissione,  d'intesa  con il Ministro competente se
          l'autorita'  aggiudicatrice e' una amministrazione centrale
          dello Stato.
              5.  Se  la  risposta  prevede la necessita' di adottare
          misure  correttive  e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente
          pubblico   diverso   dallo   Stato,   il  Ministro  per  il
          coordinamento  delle  politiche  comunitarie  la  trasmette
          preventivamente  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          con  valore  di  proposta ai sensi dell'art. 12 della legge
          9 marzo 1989, n. 86.».
              «Art.  76 - (Organismi di coordinamento operanti presso
          il   Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie).  -  1.  Nell'ambito  della Commissione di cui
          all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  puo'
          istituire,    in   aggiunta   alle   sottocommissioni   per
          l'attuazione    delle    direttive    comunitarie,    anche
          sottocommissioni  per specifici problemi comunque attinenti
          all'adempimento   di   obblighi   comunitari,  nonche'  per
          predisporre  la  relazione  di  cui  all'art. 7 della legge
          9 marzo 1989, n. 86.
              2.  Presso  il  Dipartimento per il coordinamento delle
          politiche comunitarie e' istituito il Comitato per la lotta
          contro  le frodi comunitarie. Il Comitato e' costituito con
          decreto  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie  ed  e'  formato  da funzionari designati dalle
          amministrazioni  interessate  alla  lotta  contro  le frodi
          comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali,
          agricole   ed   alla   corretta   utilizzazione  dei  fondi
          comunitari.
              3.  Il  compenso  previsto dall'art. 19, comma 2, della
          legge   16 aprile   1987,  n.  183,  e'  erogato  anche  ai
          componenti  del Comitato consultivo di cui all'art. 4 della
          medesima  legge, nonche' a quelli del Comitato istituito ai
          sensi  del  comma 2  del  presente  articolo e del Comitato
          tecnico-consultivo  previsto  dall'art.  12, comma 2, della
          presente legge.
              4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire
          100  milioni  annui,  si  provvede mediante riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
          parte  dell'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi
          pubblici  e  privati  per  l'attuazione  di  interventi  di
          promozione  della  cultura  dell'innovazione tecnologica di
          qualita'".
              5.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - L'art.  2,  comma 4,  della legge 4 febbraio 2005, n.
          11,    recante   «Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di esecuzione degli obblighi comunitari»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
          37, cosi' recita:
              «Art.  2  (Comitato  interministeriale  per  gli affari
          comunitari europei). - 1. - 2. - 3. (Omissis).
              4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE
          si  avvale  di  un  comitato  tecnico  permanente istituito
          presso   il  Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie,
          coordinato  e  presieduto  dal  Ministro  per  le politiche
          comunitarie  o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico
          fanno  parte  direttori  generali  o  alti  funzionari  con
          qualificata   specializzazione  in  materia,  designati  da
          ognuna   delle   amministrazioni  del  Governo.  Quando  si
          trattano  questioni  che  interessano anche le regioni e le
          province  autonome,  il  comitato  tecnico, integrato dagli
          assessori   regionali   competenti   per   le   materie  in
          trattazione  o loro delegati, e' convocato e presieduto dal
          Ministro  per  le  politiche comunitarie, in accordo con il
          Ministro  per  gli  affari  regionali, presso la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento
          del   CIACE   e   del   comitato  tecnico  permanente  sono
          disciplinati,  rispettivamente,  con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e con decreto del Ministro per
          le politiche comunitarie.».
              - L'art.  58  della  legge  22 febbraio  1994,  n. 146,
          recante   «Disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee   -   legge  comunitaria  1993»,  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale   4 marzo  1994,  n.  52,  supplemento
          ordinario, recita:
              «Art.  58 (Sviluppo della formazione comunitaria). - 1.
          Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
          comunitarie  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Comitato  per  lo  sviluppo della formazione
          comunitaria,  con lo scopo di assumere iniziative dirette a
          diffondere  e  incrementare,  nel  personale pubblico e nel
          settore   privato,   la  conoscenza  e  l'esperienza  delle
          attivita'  delle Comunita' europee, anche con riguardo alla
          loro  incidenza  sulla  funzione  pubblica  e sull'economia
          nazionale.
              2.   Il  Comitato  e'  assistito  dalle  strutture  del
          Dipartimento   e  puo'  valersi  di  risorse  ordinarie  di
          bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi
          di  altri  organismi  pubblici  e  privati e di istituzioni
          comunitarie.
              3.  I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi
          all'entrata  del  bilancio  statale,  sono riassegnati, con
          decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello
          stato  di  previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri,   per   essere  destinati  al  funzionamento  del
          predetto Comitato.
              4.  Con decreto del Ministro per il coordinamento delle
          politiche  comunitarie,  da  emanare  ai sensi dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono  regolati la
          composizione,   l'organizzazione  e  il  funzionamento  del
          Comitato,  prevedendo  la partecipazione di Amministrazioni
          dello  Stato  e  di  altri soggetti pubblici o privati, con
          particolare  riguardo  alle  organizzazioni imprenditoriali
          dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  nonche'
          alle  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
          a  livello  nazionale  ed  aderenti  ad unioni europee, che
          contribuiscano alle attivita' del Comitato.».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  l'art.  76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
          si vedano le note alle premesse.
              - Per  l'art.  2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
          vedano le note alle premesse.