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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 88

Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/2010)
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Testo in vigore dal:  24-7-2007 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede, al comma 1, una riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o regolamento;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, recante organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare, e in particolare l'articolo 1, istitutivo della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, recante l'istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito;
Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina, e in particolare l'articolo 13, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 367, recante l'istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, e in particolare l'articolo 4, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, e successive modificazioni, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, e in particolare l'articolo 1, nella parte in cui istituisce il Comitato consultivo per l'inserimento del personale volontario femminile nelle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'articolo 2, istitutivo del Comitato consultivo in materia contrattuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, e in particolare l'articolo 41, istitutivo del Comitato pari opportunità;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242, concernente delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, e in particolare l'articolo 3, istitutivo del Comitato di coordinamento operativo e del Comitato di coordinamento generale;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 3, comma 112, lettera c), istitutivo della Commissione di congruità;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 gennaio e 5 marzo 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa
1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa:
a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;
c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;
e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;
f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.
2. Gli organismi di cui al comma 1, già operanti alla data del 4 luglio 2006 e comportanti per l'amministrazione oneri di modesta incidenza sulla spesa pubblica, continuano a svolgere le loro attribuzioni nelle medesime composizioni e modalità di funzionamento determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, è il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007 .
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente: «Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1933, n. 115, è il seguente:
«Art. 1. - 1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci di guerra al valor militare che i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla Sovrana sanzione, è affidata ad un'unica Commissione militare avente sede in Roma.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330, concernente: «Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1974, n. 211, è il seguente:
«Art. 6. - Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito è espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito e composta da:
a) due ufficiali generali dell'Esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale Arma;
b) un ufficiale generale di altra forza armata o della guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Esercito;
c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Esercito.
Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.».
- Il testo dell'art. 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente: «Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1938, n. 201, è il seguente:
«Art. 13. - Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore.
Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui al precedente art. 2, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valor civile.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367, concernente: «Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1966, n. 142, è il seguente:
«Art. 4. - La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro per la difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.
Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412, concernente: «Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2001, n. 275, è il seguente:
«Art. 6. - 1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri è espresso da una commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:
a) due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri;
b) un ufficiale generale di altra Forza armata o della Guardia di finanza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;
c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.
2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri.
3. Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della L. 20 ottobre 1999 n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999 n. 255, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le disposizioni dì cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito un Comitato consultivo. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.
9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le modalità e le procedure di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, riguardante «Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17, è il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi consultivi). - 1. È istituito, presso il Ministero della difesa, un Comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa.
2. Il Comitato è composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualità di relatori, i direttori generali competenti.
4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il Comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa.
5. Il parere del Comitato è richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici.
6. I pareri del Comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruità e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
7. Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.».
- Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, riguardante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1987, n. 160, è il seguente:
«Art. 41 (Pari opportunita). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, concernente «Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1980, n. 163, è il seguente:
«Art. 3. - I decreti delegati di cui all'art. 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma dell'art. 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare, in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme internazionali, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale;
b) mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ed il traffico aereo militare sugli aeroporti militari nonché, salvo accordi particolari tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile. Saranno al tal fine previsti appositi organismi di coordinamento;
i;c) adeguamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di cui alla lettera b). Tenendo conto del ripianamento già consentito dalle vacanze organiche determinatesi per effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto adeguamento, nonché tempi e modalità dei relativi concorsi;
d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale formazione di una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;
e) previsione di una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità di Stato, nonché trasferimento di materiali e impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile contemporaneamente al graduale passaggio delle attribuzioni;
f) disciplina dello stato giuridico del personale sulla base della natura giuridica dell'azienda da costituire ai sensi del primo comma dell'art. 1, salvaguardando altresì alle donne e a coloro che non hanno prestato servizio militare il diritto di accesso;
g) definizione della pianta organica e dei relativi ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di cui all'art. 2;
h) inserimento negli organici dell'Azienda del personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, nonché a domanda, di quello messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, come risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di conversione del decreto stesso;
i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e dirigenziali, in sede di prima applicazione, nei limiti delle disponibilità organiche, fatte salve le esigenze organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo.
Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda, nei limiti delle disponibilità organiche, dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienze di servizio nel settore, nonché dirigenti delle amministrazioni medesime da destinare a mansioni amministrative;
l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di cui alla lettera g), in sede di prima applicazione della presente legge e in via definitiva, al personale dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di specializzazione, di grado e di anzianità;
m) disciplina delle forme dei controlli intemi ed esterni sull'attività dell'Azienda;
n) previsione della facoltà di dare in concessione agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di idonee attrezzature tecniche e delle necessarie abilitazioni da parte del personale da adibirvi;
o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei servizi e del personale trasferibili a scopo di organicità, completezza ed efficienza ai sensi del n. 7) dell'art. 2.».
- Il testo dell'art. 3, comma 112, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, è il seguente:
«112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:
a-b) (Omissis);
c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da ricevere in permuta provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 1 del regio decreto n. 422 del 1933, per l'art. 6 della legge n. 330 del 1974, per l'art. 13 del regio decreto n. 1324 del 1938, per l'art. 4 della legge n. 367 del 1966, per l'art. 6 del decreto n. 412 del 2001, per l'art. 2 del decreto legislativo n. 496 del 1998, per l'art. 41 del D.P.R. n. 266 del 1987 e per l'art. 3 della legge n. 242 del 1980, si vedano le note alle premesse.