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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2012)
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Testo in vigore dal: 28-5-2006
al: 24-7-2012
aggiornamenti all'articolo
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  recante  «Riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1997,
n. 513: Regolamento recante criteri e modalita'  per  la  formazione,
l'archiviazione  e  la  trasmissione  di  documenti   informatici   e
telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
febbraio 1999, recante le  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale,  dei  documenti  informatici  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513; 
  Vista la legge 5  marzo  2001,  n.  57,  recante  «Disposizioni  in
materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in  particolare  il
punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega  concessa
al Governo per adeguare le borse  merci  alle  mutate  condizioni  di
mercato, alle nuove tecnologie informatiche  e  telematiche,  nonche'
per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30  che  reca
disposizioni per l'adeguamento delle borse merci; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  9  marzo
2002, emanato  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18  maggio  2001,  n.  228,  recante  l'ufficiale  inizio
sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici  o
per via telematica delle merci e delle  derrate,  nella  Borsa  merci
telematica italiana; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni  in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione amministrativa a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38»  ed  in
particolare  dell'articolo  14,  comma  11,  che  dispone   che   con
regolamento del Ministro delle politiche agricole  e  forestali  sono
disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal  comma
1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  Considerato che, completato il periodo di sperimentazione,  occorre
provvedere,  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  3,   del   decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.   228,   cosi'   come   modificato
dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, ad emanare  il  regolamento  per  il  funzionamento  del  sistema
telematico delle borse merci italiane; 
  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
400 e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 27  febbraio  2006  e  ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: 
    a) «Borsa  merci  telematica  italiana»:  il  mercato  telematico
regolamentato  dei  prodotti  agricoli,  agroalimentari  ed   ittici,
realizzato  attraverso  la  piattaforma  telematica,  accessibile  da
postazioni remote, che viene predisposta dalla societa' di gestione; 
    b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a
livello  nazionale  con  piu'  sistemi  di  contrattazione   per   la
negoziazione di merci e di derrate; 
    c) «Societa' di gestione»: il soggetto che predispone,  organizza
e gestisce la piattaforma telematica; 
    d)  «Deputazione  nazionale»:  l'organismo  che  ha  funzioni  di
vigilanza e  di  indirizzo  generale  della  Borsa  merci  telematica
italiana; 
    e) «Camere di commercio»:  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, titolari della facolta' di istituire borse
di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272; 
    f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona  giuridica
di diritto pubblico con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni; 
    g) «Soggetti abilitati  all'intermediazione»:  i  raccoglitori  e
gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana; 
    h) «impresa  di  investimento  comunitaria»:  l'impresa,  diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di  investimento,  avente
sede legale e Direzione generale in Italia o in  altro  Paese  membro
dell'Unione europea; 
    i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di  investimento,  avente
sede legale in uno Stato extracomunitario; 
    l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie; 
    m) «Societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)»:  l'impresa,
diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari   iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo  107  del  Testo  unico  bancario,
autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale  e
Direzione generale in Italia; 
    n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; 
    o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati  dai  regolamenti
speciali  di  prodotto  approvati  dalla  deputazione  nazionale   su
proposta della societa' di gestione; 
    p) «Regolamento»: il presente provvedimento; 
    q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che  indicano
le  condizioni  di  negoziazione   telematica,   le   caratteristiche
merceologiche  del  prodotto,  le  condizioni  di  pagamento   e   di
consegna/ritiro e qualsiasi altro  evento  o  fatto  successivo  alla
conclusione del contratto  che  possa  incidere  sull'esecuzione  del
medesimo. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, pubblicata nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  7
          dell'11 gennaio  1994, reca: «Riordinamento delle Camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 novembre   1997,   n.  513,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998, reca:
          «Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
          l'archiviazione   e   la   trasmissione  di  documenti  con
          strumenti  informatici  e telematici, a norma dell'art. 15,
          comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          8 febbraio  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
          del   15 aprile   1999,   reca:  «Regole  tecniche  per  la
          formazione,   la   trasmissione,   la   conservazione,   la
          duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche
          temporale,  dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,
          comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del
          10 novembre 1997, n. 513».
              - Il  testo  del  punto r) dell'art. 8, della legge del
          5 marzo  2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
          regolazione   dei   mercati  -  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001), e'
          il seguente:
                «r) revisione  della  legge  20 marzo 1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.».
              - Il   testo   dell'art.  30  del  decreto  legislativo
          18 maggio  2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
          settore  agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001,  n.  57),  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  15 giugno  2001,  e'  il
          seguente:
              «Art.  30  (Adeguamento  delle  borse  merci).  - 1. Le
          contrattazioni  delle  merci  e  delle  derrate di cui alla
          legge  20 marzo  1913,  n. 272, e successive modificazioni,
          sono  svolte  anche  attraverso strumenti informatici o per
          via telematica.
              2.   Al  fine  di  rendere  uniformi  le  modalita'  di
          gestione,  di  vigilanza  e  di  accesso  alle negoziazioni
          telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di
          dodici  mesi,  apposite  norme  tecniche,  in conformita' a
          quanto  stabilito  dal decreto del Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
          consentire   l'accesso   alle   contrattazioni,   anche  da
          postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
              3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I
          del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, negli
          Allegati  I  e  II  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
          14 luglio   1992,   del   Consiglio,  come  modificato  dal
          regolamento   (CE)  n.  692/2003  dell'8 aprile  2003,  del
          Consiglio,  ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
          diritto    comunitario,   anche   ai   fini   dell'uniforme
          classificazione  merceologica, con regolamento del Ministro
          delle  politiche  agricole e forestali sono disciplinate le
          modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
              4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 3,  i risultati in termini di prezzi di riferimento e
          di  quantita'  delle merci e delle derrate negoziate in via
          telematica  sono  oggetto  di comunicazione, da parte delle
          societa'  di  gestione, alle Deputazioni delle Borse merci,
          nonche'  di  pubblicazione  nel  bollettino  ufficiale  dei
          prezzi,   edito   dalle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura.
              5.  Dalla  data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272,
          cessano   di   avere   applicazione   nei  confronti  delle
          contrattazioni    dei    prodotti    fungibili    agricoli,
          agroindustriali, ittici e tipici.».
              - Il   testo   delle  lettere d), e), f), g)  e l)  del
          comma 2,  dell'art.  1, della legge del 7 marzo 2003, n. 38
          (Disposizioni  in materia di agricoltura - pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 61 del 14 marzo
          2003), e' il seguente:
              «2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
          compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57: (omissis);
                d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
          settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
          anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
          dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
          modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
          2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
          1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
          vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
          del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
          consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
          cui   all'art.   9   del  regolamento  n.  178/2002/CE  del
          28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
          delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
          agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
          unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
          cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
          utilizzate risorse pubbliche;
                g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
          (omissis)
                l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata. (omissis)».
              - Il  testo  del  comma 11  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  29 marzo  2004, n. 99 (Disposizioni in materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma 2,  lettere d), e), f), g)  e l) della
          legge  7 marzo  2003,  n.  38  -  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004), e'
          il seguente:
              «11. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato
          I  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, negli
          Allegati  I  e  II  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
          14 luglio   1992,   del   Consiglio,  come  modificato  dal
          regolamento   (CE)  n.  692/2003  dell'8 aprile  2003,  del
          Consiglio,  ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
          diritto    comunitario,   anche   ai   fini   dell'uniforme
          classificazione  merceologica, con regolamento del Ministro
          delle  politiche  agricole e forestali sono disciplinate le
          modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
              - Il  testo  del  comma 3  dell'art. 17 della legge del
          23 agosto  1988, n. 400, recante (Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  12 settembre 1988, e' il
          seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              - La  legge  20 marzo  1913,  n.  272, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 87 del 14 aprile
          1913,  reca:  «Approvazione dell'ordinamento delle Borse di
          commercio,  dell'esercizio  della  mediazione e delle tasse
          sui contratti di Borsa».
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          30 giugno 1954, n. 709, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          -  serie  generale  -  n.  193  del  24 agosto  1954, reca:
          «Riconoscimento  della  personalita'  giuridica  di diritto
          pubblico  alla  Unione  italiana delle Camere di commercio,
          industria e agricoltura, con sede in Roma».
              - Il   testo  dell'art.  107  del  decreto  legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle leggi in
          materia  bancaria  e creditizia, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre
          1993), e' il seguente:
              «Art.   107   (Elenco   speciale).   -  1. Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.».