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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 184

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2008)
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Testo in vigore dal: 11-8-2004
al: 23-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  giugno  2003,  n. 152, recante
riforma  dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177,  recante  l'organizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320,  recante  regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 15 dicembre
  2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Considerata  la  necessita'  di  recepire i rilievi formulati dalla
Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Organizzazione centrale e decentrata

  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato:  "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
  2.  Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e'  articolato,  a  livello  centrale,  in  16 direzioni generali e 4
uffici  di  livello  dirigenziale  generale  incardinati nei seguenti
quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
    a)   Dipartimento   per   il  coordinamento  dello  sviluppo  del
territorio, per il personale ed i servizi generali;
    b)  Dipartimento  per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici;
    c)  Dipartimento  per  la navigazione e il trasporto marittimo ed
aereo;
    d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
  3.  Nell'ambito  degli  uffici  di diretta collaborazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono,
inoltre  conferiti,  nel  quadro della dotazione organica di cui alla
allegata   Tabella  A,  sei  incarichi  con  funzioni  ispettive,  di
consulenza,   studio   e   ricerca   o  altri  incarichi  di  diretta
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  cui  uno  finalizzato al
monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti
e  delle  infrastrutture  ed uno finalizzato alle politiche culturali
connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
  4.  Costituiscono  organi  decentrati  del  Ministero  nove Servizi
integrati  infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: "SIIT",
ciascuno  dei  quali  e'  articolato  in  due settori rispettivamente
relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
  5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende
dal  Ministro  per  l'espletamento  delle  funzioni  rientranti nelle
attribuzioni del Ministero.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le leggi ed emanare i decreti aventi valore di'
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -   La   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa.».
              -  Il  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
          «Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto
          1997, n. 195.
              -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59», ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n.
          112.».
              -  La  legge 6 luglio 2002, n. 137, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2002, n. 158.
              -  Il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  152,
          recante:  «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.   300,   concernente   la  struttura  organizzativa  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti a norma
          dell'art.  1  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137» ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2003, n.
          149.
              -  Il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, reca:
          «Attuazione   delle   direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e
          2001/14/CE  in  materia ferroviaria» ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2003, n. 170.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  177,  reca:  «Regolamento  di organizzazione del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, n.
          114, S.O. n. 120.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          2001,  n.  320,  reca: «Regolamento di organizzazione degli
          Uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti»  ed  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2001, n. 183.
          Note all'art. 1.
              -  Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo
          n. 300 del 1999, e' il seguente:
              «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
          acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
          competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
          di   difesa,   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
          pubblici;  costruzioni  nelle  zone  sismiche; integrazione
          modale fra i sistemi di trasporto;
                b) edilizia residenziale, aree urbane;
                c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le  regioni interessate del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
                d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri.
                d-bis)  sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
          disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
          disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni;
                d-ter)  pianificazione  delle reti, della logistica e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione  delle opere corrispondenti e valutazione dei
          relativi interventi;
                d-quater)  politiche  dell'edilizia concernenti anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
              2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio,  controllo  e  vigilanza nelle aree di cui al
          comma  1,  nonche'  funzioni  di  vigilanza sui gestori del
          trasporto  derivanti  dalla  legge,  dalla  concessione dai
          contratti  di  programma  o di servizio, fatto salvo quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 2001, n. 320, vedi note alle premesse.
              -  Il  testo  del  comma  10  dell'art.  19 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
              «10.   I   dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali».