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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200 (in G.U. 02/08/2003, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
Testo in vigore dal: 30-7-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti
di  soggetti  ed  organismi  pubblici,  al  fine di una piu' concreta
attuazione  dei  medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti
esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonche' di modificare la
normativa vigente in determinati settori socio-economici;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la
funzione  pubblica,  dell'economia  e delle finanze, dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,  delle  comunicazioni,  della
giustizia e delle attivita' produttive;
E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Sospensione delle procedure esecutive
                  di rilascio per finita locazione

  1.  La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2002,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004. (5)((7))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  13  settembre  2004, n. 240, convertito con modificazioni
dalla L. 12 novembre 2004, n. 269 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)
che "Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
di  avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo
2,  il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui
all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e'
differito  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla stipula del
contratto stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2005."
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni dalla
L.  26 luglio 2005, n. 148, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "
Nei  comuni  individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata
la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di
una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per
l'esecuzione  del  provvedimento  di rilascio, di cui all'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per
il   tempo  strettamente  necessario  per  avvalersi  delle  predette
disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005."