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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n. 240

Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 269 (in G.U. 12/11/2004, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2004)
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Testo in vigore dal:  13-11-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari particolarmente svantaggiati e che favoriscano al contempo la sottoscrizione di nuove tipologie di contratti di locazione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finalità
1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) siano beneficiari
((, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari))
della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe
((ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004))
;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.