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LEGGE 31 luglio 2002, n. 186

Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare".

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2012)
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Testo in vigore dal: 21-8-2002
al: 12-12-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari  e  civili
deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata  della  memoria
dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il  giorno
12 del mese di novembre presso  il  Monumento  al  marinaio  d'Italia
nella citta' di Brindisi. 
  2.  La  ricorrenza  e'  considerata  solennita'  civile  ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e  non  determina
riduzione dell'orario di lavoro negli uffici  pubblici  ne',  qualora
cada nei giorni feriali, costituisce giorno  di  vacanza  o  comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine  e  grado  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.  1092,  al  solo,
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio
          1949,  n.  260  (Disposizioni  in  materia  di   ricorrenze
          festive): 
              "Art. 3. - Sono  considerate  solennita'  civili,  agli
          effetti  dell'orario  ridotto  negli  uffici   pubblici   e
          dell'imbandieramento  dei  pubblici  edifici,  i   seguenti
          giorni: 
                l'11 febbraio: anniversario  della  stipulazione  del
          Trattato e del Concordato con la Santa Sede; 
                il  28  settembre:  anniversario  della  insurrezione
          popolare di Napoli.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della  legge
          5 marzo 1977, n. 54  (Disposizioni  in  materia  di  giorni
          festivi): 
              "Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
          maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo  1958,  n.  132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici. 
              E' fatto divieto di consentire  negli  uffici  pubblici
          riduzioni dell'orario di lavoro che non  siano  autorizzate
          da norme di legge.". 
              "Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
          che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni  di
          vacanza ne' possono comportare riduzione di orario  per  le
          scuole di ogni ordine e grado.".