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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2002, n. 58

Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2006)
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Testo in vigore dal: 6-1-2007
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed
integrazioni,  estesa  con varianti al Corpo della Guardia di finanza
con   legge  17  aprile  1957,  n.  260,  che  regola  lo  stato  dei
sottufficiali;
  Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  "Norme  sul  reclutamento,  gli  organici  e
l'avanzamento   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della  Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";
  Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
"Regolamento  per  la  disciplina  delle modalita' di esercizio e dei
casi   di   esclusione   del   diritto   di   accesso   ai  documenti
amministrativi,  in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento
recante    norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi";
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modifiche  ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza", ed in particolare l'articolo 58, comma 3;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424,
recante  "Regolamento  concernente  le  procedure  di valutazione per
l'avanzamento  "a  scelta per esami al grado di maresciallo aiutante,
di  cui  all'articolo  58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  concernente "Regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449";
  Visto  il  decreto  legislativo  28  febbraio  2001, n. 67, recante
"Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", ed
in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di
un  decreto  del  Ministro  delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare
disposizioni  integrative  e correttive al decreto del Ministro delle
finanze  7  agosto  1996,  n.  424,  e  disciplinare  le procedure di
avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
"Adeguamento  dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo  4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare
l'articolo 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo  4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare
l'articolo 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Ravvisata  l'esigenza,  in  ragione  delle  risultanze  emerse  nel
periodo  di  applicazione  del  decreto  del Ministro delle finanze 7
agosto   1996,  n.  424,  di  apportare  disposizioni  integrative  e
correttive al medesimo regolamento;
  Considerata  altresi'  la  natura  valutativa  della  procedura  di
avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 3 - 15945 del 17 dicembre 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
            Articolazione delle procedure di valutazione

  1.  Le  procedure  di  valutazione  per l'avanzamento "a scelta per
esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su:
    a)  determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita'
da  questi  delegata,  di ammissione alle procedure del personale che
abbia  presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei
requisiti indicati al successivo articolo 3;
    ((  b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in
un  questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello
di  cultura  generale  e  di  preparazione  tecnico-professionale dei
valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:
   1) cultura generale;
   2) preparazione tecnico-professionale; ))((1))
    c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione;
    d) formazione dei quadri di avanzamento.
-------------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che
" Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
procedura  di  valutazione  per  l'avanzamento  "a  scelta per esami"
relativa all'anno 2005."