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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2001, n. 445

Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2019)
Testo in vigore dal: 3-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 
  Visto il regolamento sugli esami di  Stato  approvato  con  decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  ad  una  modifica  degli
articoli 8 e 24 del suddetto regolamento; 
  Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita'  pervenuta  in
data 13 aprile 2001; 
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 3 maggio 2001; 
  Udito il  parere  del  Consiglio  nazionale  studenti  universitari
espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001; 
  Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001. 
  Considerato che non si e' ritenuto di attenersi al predetto  parere
esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che
la prova selettiva disciplinata dal regolamento  in  oggetto  non  e'
volta al reclutamento di personale amministrativo, ma  ha  natura  di
esame abilitante e che in quanto tale non puo' farsi rientrare  nella
previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del  decreto  legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il punto di  cui  all'articolo
4, comma 6, poiche' si e'  ritenuto  che  centocinquanta  minuti  nel
sistema dei quiz a risposta multipla siano  sufficienti  a  garantire
una risposta adeguatamente ponderata; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001. 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
         ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 
                                                            (1) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 9 maggio 2018, n. 58 ha disposto (con l'art. 7, comma 2)
che "Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di
esame del mese di luglio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, nel modificare l'art. 7, comma 2 del
Decreto 9 maggio 2018,  n.  58,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 12, comma 1) che "Per  consentire  agli  atenei  una  migliore
organizzazione degli esami di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di medico-chirurgo, il termine di cui  all'articolo
7,   comma   2,   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2018,  n.  58,  decorre
dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di  esame
relative  agli  anni  2019  e  2020  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445".