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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2001, n. 445

Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2019)
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Testo in vigore dal:  28-12-2003 al: 15-6-2018
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;
Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità pervenuta in data 13 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001;
Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.
Considerato che non si è ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non è volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non può farsi rientrare nella previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il punto di cui all'articolo 4, comma 6, poiché si è ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta adeguatamente ponderata;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Esame di abilitazione
1. Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia.
2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevede "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 concerne "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- La legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concerne "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Il decreto ministeriale 9 settembre 1957 reca: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1:
- L'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo Il del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".