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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 maggio 2018, n. 58

Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. (18G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2019)
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Testo in vigore dal:  3-5-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, possono essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, come disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, è abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
((1))
3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2018

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.

445, è abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad

applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. ((1)) 3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2018 Il Ministro: Fedeli

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.

lavoro, n. 1573

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445".