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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2001, n. 445

Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2019)
Testo in vigore dal:  3-5-2019
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;
Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità pervenuta in data 13 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001;
Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.
Considerato che non si è ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non è volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non può farsi rientrare nella previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il punto di cui all'articolo 4, comma 6, poiché si è ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta adeguatamente ponderata;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1



ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 9 maggio 2018, n. 58 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, nel modificare l'art. 7, comma 2 del Decreto 9 maggio 2018, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445".