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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 245

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2014)
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Testo in vigore dal: 13-7-2001
al: 1-6-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto  l'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
  Vista   la  legge  3  marzo  1987,  n.  59,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla legge suddetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,  recante  il  regolamento  per  l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309,  recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la
tutela  delle  acque,  la  disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  di  natura fisica e del
servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991,
n.   438,   recante   il   regolamento   per  l'organizzazione  e  il
funzionamento    della   commissione   tecnico-scientifica   per   la
valutazione  dei  progetti di protezione e risanamento ambientale del
Ministero dell'ambiente;
  Viste  le leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 28 febbraio 1992, n. 220,
e   24   dicembre   1993,   n.   537,   nonche'  i  relativi  decreti
interministeriali     attuativi,     concernenti,     tra    l'altro,
l'organizzazione  dell'amministrazione  statale  in materia di difesa
del mare;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999,
n.  549,  recante il regolamento di organizzazione delle strutture di
livello dirigenziale del Ministero dell'ambiente;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e
del 6 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica  non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Uffici di diretta collaborazione

  1.  Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli uffici di
diretta  collaborazione  in attesa dell'attuazione di quanto previsto
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2.  Gli  Uffici  di  diretta collaborazione esercitano i compiti di
supporto  all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
le    altre   strutture   dell'amministrazione,   collaborando   alla
definizione   degli  obiettivi,  alla  elaborazione  delle  politiche
pubbliche,  alla  relativa  valutazione ed alle connesse attivita' di
comunicazione,   con  particolare  riguardo  all'analisi  di  impatto
normativo,   all'analisi   costi-benefici   ed  alla  congruenza  fra
obiettivi e risultati.
  3. Sono Uffici di diretta collaborazione:
    a) la Segreteria del Ministro;
    b) la Segreteria tecnica del Ministro;
    c) la Segreteria particolare del Ministro;
    d) l'Ufficio di Gabinetto;
    e) l'Ufficio legislativo
    f) l'Ufficio stampa;
    g) il Servizio di controllo interno;
    h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  23 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operata  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  regio  decreto-legge  10  luglio  1924,  n. 1100,
          recante   "Norme   sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei
          Ministri  e delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di  Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
          1924,  n.  164,  e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n.
          597.
              - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri" pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario e' il seguente.
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentite il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
          recante:   "Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
          23  ottobre  1992,  n.  421"  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).
              - La  legge  15  marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17 marzo 1997 n. 63
          (S.O.).
              - L'art.  17,  comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
          127,    recante   misure   urgenti   per   lo   svolgimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione   e  di  controllo",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113 (S.O.), e' il seguente:
              "14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  qundici  giorni  dalla
          richiesta".
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante:   "Riordino   e  potenziamento  dei  meccanismi  e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 11 della
          legge  15  marzo  1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante:  "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   14  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
          (S.O.).
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162 (S.O.).
              - La  legge 3 marzo 1987, n. 59, recante: "Disposizioni
          transitorie  ed  urgenti per il funzionamento del Ministero
          dell'ambiente"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 4
          marzo 1987, n. 52.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          19   giugno   1987,   n.  306,  recante:  "Regolamento  per
          l'organizzazione del Ministero dell'ambiente" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1987, n. 175.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992,  n.  309,  recante: "Regolamento per l'organizzazione
          del  servizio  per la tutela delle acque, la disciplina dei
          rifiuti,   il   risanamento  del  suolo  e  la  prevenzione
          dell'inquinamento  di  natura  fisica  e  del  servizio per
          l'inquinamento  atmosferico,  acustico e per le industrie a
          rischio  del  Ministero  dell'ambiente" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1992, n. 136.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  23
          novembre   1991,   n.   438   recante:   "regolamento   per
          l'organizzazione   e  il  funzionamento  della  commissione
          tecnico-scientifica  per  la  valutazione  dei  progetti di
          protezione   e   risanamento   ambientale   del   Ministero
          dell'ambiente"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24
          gennaio 1992, n. 19.
              - La   legge   31   dicembre   1982,  n.  479,  recante
          "Disposizioni  per  la difesa del mare" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983 n. 16 (S.O.).
              - La   legge   28   febbraio  1992,  n.  220,  recante:
          "Interventi  per  la  difesa  del mare" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1992, n. 62.
              - La   legge   24   dicembre  1993,  n.  537,  recante:
          "Interventi  correttivi  di finanza pubblica" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 203 (S.O.).
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          1999,  n.  549,  recante:  "Regolamento  recante  norme  di
          organizzazione  delle  strutture  di  livello  dirigenziale
          generale  del  Ministero dell'ambiente" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000 n. 67.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  gli  estremi  del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.