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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. 104

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 13-5-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1,
n. 24;
  Visto  l'articolo  127  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.  Il  presente regolamento disciplina il procedimento relativo al
rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
    -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  87,  quinto  comma  della
Costituzione della Repubblica italiana:
    "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
    -  La  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni,
reca:  "Delega  al  Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle   regioni   ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione  e per la semplificazione amministrativa". Si riporta
il testo dell'art. 20:
    "Art.  20.  -  1.  Il  Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta  al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di
norme  concernenti  procedimenti  amministrativi,  anche coinvolgenti
amministrazioni  centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  nonche'  i  procedimenti
oggetto  della  disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma  5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo  stato  di  attuazione  della  semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
    2. In  sede  di  attuazione  della  delegificazione,  il  Governo
individua,  con  le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  i  procedimenti  o  gli aspetti del procedimento che
possono  essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
    3. I  regolamenti  sono  emanati con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente,
previa   acquisizione   del   parere   delle  competenti  commissioni
parlamentari  e  del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  ove necessario, promuove anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi  trenta  giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
    4. I   regolamenti  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
    5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
      a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in
modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle
amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
      b)  riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
      c) regolazione  uniforme del procedimenti dello stesso tipo che
si  svolgono  presso  diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
      d) riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita'  anche  riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio'
corrisponda   ad   esigenze   di   semplificazione  e  conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che  pretendono  particolari  procedure,  fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
      e) semplificazione  e  accelerazione delle procedure di spesa e
contabili,  anche  mediante  adozione  ed  estensione  alle  fasi  di
integrazione  dell'efficacia  degli  atti, di disposizioni analoghe a
quelle   di  cui  all'art.  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
      f) trasferimento   ad   organi   monocratici   o  ai  dirigenti
amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di
interessi diffusi;
      g) individuazione  delle  responsabilita'  e delle procedure di
verifica e controllo;
      g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che  risultino non piu'
rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti
dalla  legislazione  di  settore  o  che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
      g-ter) soppressione   dei   procedimenti  che  comportino,  per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita'
amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
      g-quater)    adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi
della  normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
      g-quinquies)  soppressione  dei  procedimenti che derogano alla
normativa   procedimentale   di   carattere   generale,  qualora  non
sussistano  piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
      g-sexies)  regolazione,  ove  possibile,  di  tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
      g-septies)  adeguamento  delle  procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
    5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti  da  semplificare  di  cui  all'allegato 1 alla presente
legge  e  alle  leggi  di  cui  al  comma  1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
    6. I  servizi  di  controllo  interno compiono accertamenti sugli
effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di
semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la
modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione
amministrativa.
    7. Le   regioni   a   statuto   ordinario   regolano  le  materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi desumibili
dalle  disposizioni  in  essi  contenute, che costituiscono princi'pi
generali   dell'ordinamento   giuridico.  Tali  disposizioni  operano
direttamente  nei  riguardi  delle  regioni  fino  a  quando esse non
avranno  legiferato  in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi  ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
    8. In  sede  di  prima  attuazione  della  presente  legge  e nel
rispetto  dei  princi'pi,  criteri  e  modalita'  di  cui al presente
articolo,  quali  norme  generali  regolatrici, sono emanati appositi
regolamenti  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
      a) sviluppo  e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche'
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni;
      b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e  locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitano,
prevedendo  altresi'  l'istituzione  di  un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
      c) interventi   per   il   diritto  allo  studio  e  contributi
universitari.  Le  norme  sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi  universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
a   ridurre   il  tasso  di  abbandono  degli  studi,  a  determinare
percentuali  massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico  degli  studenti  in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato  per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri  di  equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni  economiche  del  nucleo  familiare,  nonche'  a  definire
parametri  e  metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni  economiche  dei  predetti  nuclei.  Le  norme di cui alla
presente  lettera  sono  soggette  a  revisione  biennae,  sentite le
competenti commissioni parlamentari;
      d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo di dottore di
ricerca   di  cui  all'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e procedimento di approvazione
degli  atti  dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
      e) procedure  per  l'accettazione da parte delle universita' di
eredita',  donazioni  e  legati,  prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
    9. I  regolamenti  di  cui  al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati  previo  parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia.
    10.  In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8,  lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto  dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato
anche  nelle  more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto  agli  studi  universitari  di  cui all'art. 6 della medesima
legge.
    11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente   al   Parlamento   le   norme   di   delega   ovvero  di
delegificazione   necessarie   alla   compilazione   di  testi  unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate  dalla  attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione  della  presente legge, il Governo e' delegato ad emanare,
entro  il  termine  di  sei  mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  all'art.  4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c),
non  coperte  da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle
leggi  che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera  c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni  di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e
17 e dal presente articolo.
    20-bis.   -   1.   I   regolamenti   di  delegificazione  possono
disciplinare   anche  i  procedimenti  amministrativi  che  prevedono
obblighi  di  cui la violazione costituisce illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente:
      a) eliminare  detti  obblighi,  ritenuti superflui o inadeguati
alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
      b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative  previste  dalle  norme  legislative si applicano alle
violazioni  delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
    -  La  legge  8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi
unici  di  norme  concernenti  procedimenti  amministrativi (legge di
semplificazione   1998).   Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  e
dell'allegato 1, n. 24:
    "Art.    1   (Delegificazione   di   norme   e   regolamenti   di
semplificazione).  -  1. In  attuazione  dell'art. 20, comma 1, della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  sono  emanati  regolamenti ai sensi
dell'art.  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
delegificazione  e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
di  cui  agli  allegati  1 e 2 della presente legge. I regolamenti si
conformano  ai  criteri e principi e sono emanati con le procedure di
cui  all'art.  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
    2. Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri sono
individuate  forme  stabili  di  consultazione  delle  organizzazioni
produttive  e  delle  categorie,  comprese  le associazioni nazionali
riconosciute  per  la  protezione  ambientale  e  per  la  tutela dei
consumatori,    interessate    ai    processi    di   regolazione   e
semplificazione".

                                                          "Allegato 1

    (Omissis).
    24. Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida
in  caso  di  smarrimento, sottrazione, o distruzione dell'originale:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127".
    -  Il  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo
codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 127:
    "Art.  127  (Permesso  provvisorio  di  guida).-  1.  In  caso di
smarrimento,  sottrazione  o  distruzione  della  patente il titolare
deve,  entro  quarantotto  ore,  farne  denuncia organi di polizia, i
quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
    2. Il  competente  ufficio  provinciale  della direzione generale
della  M.C.T.C.  previa  presentazione  della  attestazione di cui al
comma  1  e  della  dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai
fini  amministrativi  resa  nelle  forme  di cui alle leggi 4 gennaio
1968,  n.  15,  e  11 maggio  1971,  n.  390,  rilascia  un documento
provvisorio  di  guida  della  validita'  di  un mese che puo' essere
rinnovato fino al rilascio del duplicato.
    3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo'
essere presentata immediatamente.
    4. Trascorsi  trenta  giorni  senza  che  il documento smarrito o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede
il duplicato".
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495,  reca:  "Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo
codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 338:
    "Art.  338  (Rilascio  duplicato  della  patente). - 1. L'ufficio
provinciale  della  direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto
la  domanda  di  duplicato della patente nei casi di cui all'art. 127
del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda stessa".
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della legge n.
400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    "2. Con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  previa
deliberizione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di
Stato,  sono  emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari".