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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal:  21-6-1978
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Art. 10

(Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali)


Per i lavori navali diversi da quelli di costruzione può essere concesso alle imprese assuntrici dei medesimi un contributo calcolato sul prezzo dei lavori stessi nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni seguenti:
7 per cento per lavori iniziati nel 1972 esclusi i prezzi inferiori a 10 milioni;
7 per cento per lavori iniziati nel 1973 esclusi i prezzi inferiori a 12 milioni;
6 per cento per lavori iniziati nel 1974 esclusi i prezzi inferiori a 15 milioni;
6 per cento per lavori iniziati nel 1975 esclusi i prezzi inferiori a 17 milioni;
5 per cento per lavori iniziati nel 1976 esclusi i prezzi inferiori a 20 milioni.
Per lavori navali diversi si intendono quelli di trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili in esercizio nonché l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.
Il contributo può essere concesso soltanto alle imprese in effettivo esercizio al 1 gennaio 1967 che abbiano continuato la propria attività anche se con temporanea sospensione fino al 31 dicembre 1971. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validità delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è prorogata al 31 dicembre 1977.
Ha, inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno è fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".