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LEGGE 8 agosto 1951, n. 628

Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nel primo anno di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è ridotto a trenta giorni nei territori determinati, in base all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con i decreti Presidenziali 7 febbraio 1951, numeri 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, e in quelli che fossero in avvenire determinati in base al predetto art. 1.