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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 69

Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori dell'Emilia e del Veneto e istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

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Testo in vigore dal:  28-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.
1) Provincia di Venezia.
Comuni di: Chioggia - Cavarzere.
2) Provincia di Rovigo.
Comuni di: Ariano Polesine - Contarina - Corbola - Loreo - Porto Tolle - Taglio di Po - Rosolina - Donada.
3) Provincia di Ferrara.
Comuni di: Argenta - Portomaggiore - Codigoro - Copparo - Formignano - Jolanda di Savoia - Lago Santo - Massafiscaglia - Migliarino - Ostellato - Comacchio - Mesola.
4) Provincia di Ravenna.
Comune di Ravenna.