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LEGGE 8 agosto 1951, n. 628

Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel primo anno di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
il  termine  di  tre  mesi previsto dall'art. 6 della legge 12 maggio
1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n.
841,  e'  ridotto  a trenta giorni nei territori determinati, in base
all'art.  1  della  legge  21  ottobre  1950,  n.  841, con i decreti
Presidenziali  7  febbraio  1951,  numeri  66,  67, 68, 69 e 70, e 10
aprile  1951, n. 256, e in quelli che fossero in avvenire determinati
in base al predetto art. 1.