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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 66

Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1954)
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Testo in vigore dal:  28-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.
1) Provincia di Roma.
Comune di Roma, limitatamente al territorio a nord della linea seguente: Castello Odescalchi sul mar Tirreno - Palo - via Aurelia fino all'incrocio del fosso Palidoro - fosso Palidoro - fosso della Moletta - fosso di Mezzaluna fino all'incrocio con il sentiero C. del Castellaccio Tragliata - detto sentiero sino all'incrocio con il rio Maggiore - rio Maggiore sino all'incrocio con la via Aurelia in località Ponte di Arrone - fiume Arrone sino all'incrocio con la linea ferroviaria Grosseto-Roma - detta linea ferroviaria sino all'incrocio con la nuova strada di circonvallazione della città di Roma - detta strada, in direzione nord, sino all'incrocio con il fiume Tevere - fiume Tevere, in direzione nord, sino al limite del territorio del comune di Roma.
Comuni di: Allumiere - Anguillara Sabazia - Bracciano - Campagnano di Roma - Canale Monterano - Capena - Castelnuovo di Porto - Cerveteri - Civitavecchia - Civitella San Paolo - Filacciano - Formello - Manziana - Fiano Romano - Mazzano Romano - Morlupo - Nazzano - Ponzano Romano - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Santa Marinella - Tolfa - Torrita Tiberina - Trevignano Romano; oltre a tutte le frazioni staccate e isolate del comune di Roma che ricadono in tutto od in parte entro il perimetro che comprende i territori comunali sopra elencati.
2) Provincia di Viterbo.
Comuni di: Arlena di Castro - Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Bieda - Canino - Capodimonte - Capranica - Cellere - Farnese - Ischia di Castro - Marta - Montalto di Castro - Monte Romano - Oriolo Romano - Piansano - San Giovanni di Bieda - Sutri - Tarquinia - Tessennano - Tuscania - Valentano - Veiano - Vetralla Viterbo.
3) Provincia di Grosseto.
Tutta la Provincia.
4) Provincia di Siena.
Comuni di: Abbadia San Salvatore - Castiglione di Orcia - Piancastagnaio.
5) Provincia di Pisa.
Comuni di: Castellina Marittima - Castelnuovo di Val Cecina - Laiatico - Montecatini - Monteverdi Marittimo - Pomarance - Riparbella - Santa Luce Orciano - Volterra.
6) Provincia di Livorno.
Comuni di: Piombino - Campiglia Marittima - Suvereto.
7) Territorio del Fucino (prov. di L'Aquila).
Comuni di: Aielli - Avezzano - Celano - Cerchio - Collarmele - Luco né Marsi - Ortucchio - Pescina - San Benedetto dè Marsi - Trasacco.