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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 68

Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Calabria e istituzione di una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

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Testo in vigore dal:  28-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.
Provincia di Reggio Calabria.
Comune di Stilo e frazioni;
Comuni di: Camini - Riace - Stignano - Placanica - Caulonia - Bivongi - Pazzano - Monasterace - Gioiosa Jonica - Roccella Jonica - Marina di Gioiosa Jonica.