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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 70

Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Campania e istituzione presso l'Opera nazionale per i combattenti di una Sezione speciale per la riforma fondiaria.

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Testo in vigore dal:  28-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Visto il decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti;
Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.
1) Territorio del Volturno - Garigliano (prov. di Caserta).
Comuni di: Cancello ed Arnone - Capua - Castel Volturno - Grazzanise - Santa Maria la Fossa - Villa Literno - Vitulazio - Carinola - Francolise - Mondragone - Sessa Aurunca.
2) Territorio del Sele (prov. di Salerno).
Comuni di: Albanella - Altavilla Silentina - Battipaglia - Capaccio - Eboli - Giungano - Serre - Trentinara - Pontecagnano Faiano.