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REGIO DECRETO 6 gennaio 1942, n. 27

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (042U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1947)
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Testo in vigore dal:  17-7-1947
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, che detta norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo A;
Visti i Regi decreti 22 novembre 1937-XVI. n. 1933, 19 maggio 1938-XVI, n. 617, e 22 maggio 1939-XVII, n. 726, che apportano integrazioni alle norme disciplinanti la promozione al grado 8° del personale di gruppo A;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La metà dei posti che risultino disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto e di quelli che si renderanno tali successivamente, fino al termine della guerra attuale, nel grado iniziale dei ruoli del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, esclusi soltanto quelli dei personali militari appartenenti ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e che siano da conferire mediante concorso per esami, o per titoli ed esami, o per soli titoli, saranno accantonati a favore di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascun concorso, si trovino sotto le armi, nonché di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possano presentare domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere le sedi di esami.

I posti accantonati ai sensi del comma precedente saranno conferiti mediante concorsi da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra tra coloro che ne facciano domanda e comprovino di essersi trovati nelle condizioni di cui al predetto comma ed inoltre che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedano alla data del bando del nuovo concorso.
((5))


Ai concorsi riservati previsti dal precedente comma non sono però ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario per lo stesso ruolo.
(2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 dei R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed reduci dalla prigionia o deportazione".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per bandire i concorsi riservati, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, è portato al 15 aprile 1948".